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( votes)Parere n. 104 del 09/06/2011
PREC 33/11/L
Restringere ingiustificatamente lo spettro dei soggetti (titolare e/o legale rappresentante e/o Direttore Tecnico) abilitati ad eseguire il sopralluogo, appare in contrasto con i principi della libera concorrenza e del favor partecipationis
La prescrizione del bando di gara che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell’impresa, appare restrittiva e rigida, avuto riguardo al fatto che è insito nel favor partecipationis che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di gare e a tale potenzialità non possono essere frapposte limitazioni che non discendano da un superiore e specifico interesse pubblico.
Va considerato che l’interesse della stazione appaltante alla serietà dell’offerta e ad essere garantita rispetto a successive possibili contestazioni connesse ad una carente conoscenza dei luoghi è soddisfatto già con lo svolgimento del sopralluogo da parte dell’impresa concorrente che avviene alla presenza del funzionario dell’Amministrazione, il quale, delegato dalla stazione appaltante, certifica l’avvenuto sopralluogo.
Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell’impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.
Del resto, e con specifico riferimento al caso di specie, va considerato che la disciplina vigente non preclude al “procuratore speciale”, se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l’impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l’offerta e firmando il contratto d’appalto.