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( votes)Parere n. 118 del 22/06/2011
PREC 56/11/S
1. Nel contratto di tesoreria, in quanto concessione di servizi, l’art. 75 può trovare applicazione nel solo caso in cui sia espressamente richiamato nella lex specialis e mai in forza del principio di eterointegrazione
2. Anche per i contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, tra cui quello di tesoreria, trova applicazione l’obbligo del versamento contributivo all’Autorità di Vigilanza
Il contratto di tesoreria “va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”. Pertanto, tenuto conto che per la concessione di servizi pubblici, l’art. 30 del D. Lgs 163/2006 esclude l’applicazione delle previsioni stabilite per gli appalti di servizi, il servizio in questione resterebbe escluso dall’applicazione degli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti. Il contratto di tesoreria, restando assoggettato alla disciplina del Codice degli appalti solo nei limiti specificati dall’art. 30 che, non pone di certo l’obbligo di prestare la cauzione di cui all’art. 75 (C.d.S., Sez. V, 6/6/2011 n. 3377).
Solo in presenza di un appalto di servizi, l’art. 75 del Codice troverebbe comunque applicazione, in quanto norma cogente avente portata etero-integrativa e, come tale, applicabile agli appalti a prescindere dall’espresso richiamo contenuto nella legge di gara. Diversamente, in caso, cioè, di concessione di servizi, l’art. 75 può trovare applicazione nel solo caso in cui sia espressamente richiamato nella lex specialis e mai in forza del principio di eterointegrazione.
Diversamente, l’obbligo del versamento contributivo generalizzato si fonda sull’articolo 1, c. 67, della legge n. 266 del 2005 ed è stato regolato con deliberazione 10 gennaio 2007, art. 1, lettera b) di questa Autorità (che assoggetta a pagamento tutti gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente); ciò implica il superamento di ogni distinzione tra i vari tipi di affidamento previsti dal Codice dei contratti pubblici in tutti i casi nei quali sia prevista una procedura comparativa o comunque selettiva; infatti l’estensione al settore dei servizi e delle forniture dei compiti di vigilanza attribuiti a questa Autorità ha comportato anche l’ampliamento del novero dei soggetti tenuti al pagamento del contributo in suo favore, con la conseguenza quindi che anche per i contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti, soggetti anch’essi al potere di vigilanza dell’Autorità, trova applicazione l’obbligo del suddetto versamento contributivo. (C.d.S. Sez.V 8/9/2010 n. 6515).