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( votes)Deve ritenersi legittima la prescrizione della lex specialis in ordine alla presentazione a pena di esclusione, in allegato all’offerta, di un’espressa dichiarazione d’impegno ex art. 75, comma 8, d. lgs. 14 aprile 2006, n. 163, anche in relazione ai (futuri ed eventuali) contratti d’appalto derivanti dal contratto principale
Nel caso di specie, la lex specialis di gara prescriveva in modo chiaro e univoco la presentazione, in allegato all’offerta economica, oltre alla dichiarazione d’impegno a prestare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, della dichiarazione d’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria anche per l’esecuzione degli incarichi (futuri ed eventuali) di manutenzione e gestione ventennale dell’impianto, incarichi, il cui conferimento era rimesso alla facoltà opzionale della stazione appaltante, pure nella misura del 10% dei rispettivi importi contrattuali.
– Secondo i giudici della Sesta Sezione – la previsione della presentazione di espresse dichiarazioni d’impegno al rilascio di garanzia fideiussoria, riferite distintamente all’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura/installazione dell’impianto, d’un lato, e la manutenzione e gestione ventennali dell’impianto, d’altro lato, trova la sua ragione giustificatrice nella circostanza che si tratta di contratti distinti sul piano civilistico, e risponde all’esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rispettivi distinti rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale, in piena aderenza alla ratio che permea l’istituto di cui al citato art. 75, comma 8.
La prescrizione censurata, lungi dal costituire un inutile aggravio procedimentale, risponde dunque a una precisa previsione normativa ed è sorretta da un’adeguata ratio giustificatrice.
Tale soluzione è, peraltro, pienamente conforme ai principi regolatori della materia degli appalti pubblici in punto di distinzione tra fase pubblicistica dell’aggiudicazione e fase civilistica della stipula (ed esecuzione) contrattuale, da ultimo sancita dall’art. 11 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.