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Prima della legge n. 106/2011 di conversione del Decreto Sviluppo n. 70/2011 due differenti orientamenti giurisprudenziali si sono confrontati sull’argomento: uno prevalente che negava alle stazioni appaltanti di sindacare sulle risultanze del DURC secondo cui “Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934) ed uno minoritario secondo il quale “le risultanze del DURC sono elementi indiziari da cui non si può prescindere, ma che, comunque, non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave e definitivamente accertata” Quindi, una volta acquisito il DURC la S.A. sulla base delle risultanze ivi contenute deve decidere se sussista o meno una violazione grave e definitiva in materia contributiva e previdenziale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4/08/2009, n. 4907; Consiglio di Stato, Sez. V, 23/03/2009, n. 1755; TAR Calabria 23 marzo 2010, n. 291). Il legislatore, novellando l’art. 38 inserisce al comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al DURC e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante in ordine alla valutazione della gravità delle violazioni previdenziali ed assistenziali. Ai sensi dell’art. 38, lett. i) D.lgs 163/2006 “sono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge dalla legge n. 266/2002”.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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