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Per ciò che attiene l’individuazione del direttore dell’esecuzione del contratto, l’art. 300 del DPR n. 207/2010 stabilisce la coincidenza soggettiva di tale figura con quella del responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione della Stazione appaltante che ben può determinarsi per nominare direttore una persona diversa (Art. 272, comma 5 del Regolamento). In ogni caso, il Regolamento sempre all’art. 300 individua esattamente due tipologie di contratti di servizi e forniture per i quali il direttore dell’esecuzione deve essere soggetto distinto dal responsabile del procedimento: 1) una prima categoria di contratti viene contraddistinta su un piano quantitativo con riferimento ad interventi di importo superiore a 500.000 euro; 2) una seconda categoria di contratti viene invece individuata  su un piano prettamente qualitativo riferendosi, infatti, a prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero interventi che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In relazione a tale ultima categoria di contratti la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare una o più attività di competenza di quest’ultimo.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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