Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Ai sensi dell’art. 118, comma 2 “La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo…..” ciò al fine di consentire all’operatore economico di indicare esattamente quali lavorazioni o quali parti della prestazione di servizi o forniture intenda subappaltare. La norma non richiede una indicazione preventiva delle imprese subappaltatrici, infatti, è al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante che l’affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.