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( votes)Parere n. 74 del 21/04/2011
PREC 231/10/L
La ratio della previsione, nel D.P.R. 34/2000, della particolare categoria di qualificazione OG2, consiste non tanto nella peculiarità tecnica e oggettuale degli interventi, ma nella particolarità del bene oggetto di tali interventi
Contrariamente a quanto sostenuto dalla stazione appaltante, il possesso della qualificazione per la categoria OG2 è necessario, non già per il solo caso in cui sui beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; poiché, invece, è la peculiarità del bene, sul quale si va ad intervenire, a richiedere la speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.
Erroneamente, quindi, la stazione appaltante, nel redigere il bando di gara relativo ai lavori di cui alla fattispecie in esame, aveva chiesto ai partecipanti la qualificazione nella categoria OG1 “al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive” (cfr.: art. 198, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 cit.).
Infatti, la natura dell’immobile cui si riferiscono i lavori pubblici oggetto dell’appalto è di per sé presupposto sufficiente per la necessità della qualificazione nell’appropriata categoria OG2. La stazione appaltante, per contro, si limitava ad una mera affermazione della riconducibilità della tipologia delle opere in oggetto alla categoria OG1, ma considera l’intrinseca consistenza di dette opere, senza tenere conto che la ratio della previsione, nel D.P.R. 34/2000, della particolare categoria di qualificazione OG2, consiste non tanto nella peculiarità tecnica e oggettuale degli interventi, ma nella particolarità del bene oggetto di tali interventi.