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Parere n. 76 del 21/04/2011

PREC 289-303/10/LF

Dovrà ritenersi ultronea e discriminatoria la richiesta di requisiti tecnici afferente a prestazioni “identiche”, anziché a prestazioni “simili o analoghe”

Per quanto concerne i “requisiti tecnici”, nella richiesta presentata si faceva riferimento al disciplinare di gara, laddove, nella parte relativa alla documentazione amministrativa, richiedeva una “Dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante, attestante che l’impresa ha fornito e collaudato nel triennio 2007-2008-2009 almeno una fornitura e/o messa in opera di un sistema di videosorveglianza territoriale (sono esclusi edifici e strade a grande percorrenza) per un importo non inferiore al valore del presente appalto, con soddisfazione del cliente…”. Ciò che si censura, al riguardo, secondo l’Autorità, è la richiesta di una prestazione “identica”, e non “simile o analoga”, asseritamente contrastante con l’art. 42 del Codice dei contratti ed ultroneamente discriminatoria nei confronti delle imprese che avessero “svolto in passato lavori tecnologicamente avanzati ma non esclusivamente per videosorveglianza territoriale”.

Occorre rilevare, che un consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce alla stazione appaltante un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli stabiliti dalla legge (artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006) con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; sicché non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).

Quindi, come già affermato dall’Autorità (ad esempio, con parere 31 gennaio 2008 n. 33) sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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