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Parere n. 78 del  05/05/2011

PREC 20/11/L

L’applicazione delle disposizioni relative all’integrazione documentale di cui all’art. 46 del D. Lgs. 163,deve intendersi quale “potere-dovere” in capo all’Amministrazione, di disporre la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, che rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione.

Le disposizioni dettate dall’art. 46 D. Lgs. n.163/2006, nella parte in cui  prevedono che le amministrazioni invitino, se necessario, le ditte partecipanti  a gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici ad integrare il contenuto della  documentazione presentata, sono da intendersi non come una mera facoltà o un  potere eventuale, ma piuttosto come la codificazione di un ordinario modo di  procedere, volto a far valere, sia pure entro certi limiti e nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione  amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 6, L. n. 241/1990; sempre che, naturalmente, la procedura di regolarizzazione e di  ulteriore chiarificazione non debba cedere di fronte al limite della garanzia  della “par condicio” dei partecipanti.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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