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( votes)Parere n. 78 del 05/05/2011
PREC 20/11/L
L’applicazione delle disposizioni relative all’integrazione documentale di cui all’art. 46 del D. Lgs. 163,deve intendersi quale “potere-dovere” in capo all’Amministrazione, di disporre la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, che rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione.
Le disposizioni dettate dall’art. 46 D. Lgs. n.163/2006, nella parte in cui prevedono che le amministrazioni invitino, se necessario, le ditte partecipanti a gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici ad integrare il contenuto della documentazione presentata, sono da intendersi non come una mera facoltà o un potere eventuale, ma piuttosto come la codificazione di un ordinario modo di procedere, volto a far valere, sia pure entro certi limiti e nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 6, L. n. 241/1990; sempre che, naturalmente, la procedura di regolarizzazione e di ulteriore chiarificazione non debba cedere di fronte al limite della garanzia della “par condicio” dei partecipanti.