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L’obbligo di ripubblicazione in Gazzetta di modifica delle prescrizioni del bando, deve limitarsi alle sole clausole significative che avrebbero potuto alterare la platea dei concorrenti

E’ assolutamente ragionevole e condivisibile quella giurisprudenza che esclude l’obbligo di ripubblicazione in Gazzetta di ogni e qualsiasi modifica delle prescrizioni del bando, restringendo tale obbligo alle sole clausole significative che avrebbero potuto alterare la platea dei concorrenti (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, n. 564/2004).

Nel caso di specie, l’importo a base d’asta veniva indicato in € 86.332.199,00 mentre, successivamente, nella lettera d’invito veniva indicato in € 91.919.057,00.

Nel caso in esame trattavasi di una modesta variazione dell’importo a base d’asta, insignificante ai fini della partecipazione alla gara.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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