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Ai sensi dell’art. 331 comma 1 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici per gli acquisti in economia le Stazioni appaltanti non hanno obblighi di pubblicità e di comunicazioni. L’unico obbligo di pubblicazione concerne l’avviso di post-informazione a seguito dell’aggiudicazione sul profilo del committente. Occorre comunque chiarire che pur essendo escluse le pubblicazioni e le comunicazioni previste dal Codice per le altre procedure di aggiudicazione sotto-soglia, l’art. 331 comma 2 del Regolamento dispone che le stazioni appaltanti debbano osservare il principio della massima trasparenza quale risultante del contemperamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela dei principi della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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