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Ai sensi dell’art. 253 comma 20 bis del Codice dei contratti, fino al 31 dicembre del 2013 le stazioni appaltanti possono applicare  le disposizioni di cui agli artt. 122 comma 9 e 124 comma 8 e quindi prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 in tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, individuate all’articolo 28 del D. Lgs. 163/2006. Resta inteso che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso la stazione appaltante applica l’articolo 86, comma 3 quindi valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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