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La Stazione appaltante ha il diritto di apportare variazioni alle prestazioni oggetto dell’appalto, con corrispondente imposizione in capo al soggetto appaltatore dell’obbligo di eseguirle alle stesse condizioni previste dal contratto, purché siano disposte nei limiti stabiliti dalla legge (art. 311 DPR 207/2010). Il rifiuto dell’appaltatore di eseguire le richieste costituisce, pertanto, inadempimento del contratto. Ciò premesso, non risulta agevole capire quando la variazione ordinata dalla stazione appaltante comporta modifica essenziale della prestazione. In primo luogo, occorre fare riferimento all’oggetto del contratto; in secondo luogo, va considerato che determinano un mutamento sostanziale quelle variazioni che, incidendo sul contenuto della prestazione, comportano modifiche essenziali alla natura delle stesse o assumono un’entità particolarmente rilevante (si pensi per esempio alla fornitura di un bene con caratteristiche del tutte diverse).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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