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( votes)Secondo quanto affermato da una recente sentenza del Tar Lazio, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione a fronte dello scopo perseguito fissare requisiti di partecipazione ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza. La richiesta da parte della Stazione appaltante di una cauzione provvisoria di importo differente da quello che potrebbe richiedere a norma di legge non incide in alcun modo sulla par condicio dei partecipanti. Pertanto, se gli atti di gara non vengono tempestivamente impugnati e l’operatore economico partecipa alla procedura senza eccepire alcunché presentando però una cauzione di importo inferiore a quello in atti indicato e quindi insufficiente a garantire la stazione appaltante, legittima sarà la sua esclusione dalla gara quindi inammissibile il ricorso avverso la sua esclusione (Cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 16/06/2011, n. 5342).