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Parere n. 55 del 23 marzo 2011

PREC 270/10/S

Sulla discrezionalità della stazione appaltante in ordine alla determinazione dei requisiti di partecipazione

Sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti  che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge,  rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro  pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad  esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara  (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139).

In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo  ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall’art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE secondo il quale i livelli minimi di capacità  richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto stesso.

Nel caso di specie, la controversia riguardava la possibilità di ammettere alla partecipazione alla gara in oggetto, concernente l’affidamento del servizio di gestione di una casa di riposo comunale, un concorrente che aveva attestato di aver eseguito contratti aventi ad oggetto la gestione di centri riabilitativi per disabili psichici.

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