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( votes)Le clausole di un bando di gara devono essere interpretate, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (notoriamente applicabili anche agli atti amministrativi), dando prevalenza alle espressioni letterali e restando preclusa qualsiasi forma di interpretazione analogica o estensiva, eventualmente finalizzata a consentire la più ampia partecipazione possibile, opzione che può ammettersi solo in presenza di clausole equivoche o di imperfetta formulazione
Nelle gare pubbliche le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente anche l’amministrazione, che è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità a garanzia della par condicio dei concorrenti (ex multis, C.d.S., sez. V, 2 agosto 2010, n. 5075; 29 gennaio 2009, n. 498), con la conseguenza che le clausole di un bando di gara devono essere necessariamente interpretate, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (notoriamente applicabili anche agli atti amministrativi), dando prevalenza alle espressioni letterali e restando preclusa qualsiasi forma di interpretazione analogica o estensiva, eventualmente finalizzata a consentire la più ampia partecipazione possibile, opzione che può ammettersi solo in presenza di clausole equivoche o di imperfetta formulazione.L’amministrazione appaltante, chiedendo ai partecipanti di autodichiarare le forniture effettuate negli ultimi tre anni, non ha inteso misurare la loro generica capacità tecnica (in relazione cioè ad una qualsiasi fornitura), bensì ha voluto accertare la sussistenza della loro affidabilità in concreto in relazione allo specifico bando di gara, così che al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo l’opzione ermeneutica derivante dal senso letterale del termine e del contesto in cui esso è utilizzato, l’espressione “forniture” non può che essere riferito proprio all’oggetto della fornitura e del successivo contratto di appalto che concerne specificamente i filobus e non genericamente la loro componentistica (ancorché complessa o di particolare valore tecnologico).