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A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, continua ad essere sempre più diffuso il malcontento tra le imprese interessate da tali novità. Già in precedenza, i tentativi di sperimentazione del nuovo sistema hanno fatto emergere una serie di complicanze e di disservizi tali, da renderne impossibile la prosecuzione. Infatti, le imprese, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria, hanno proposto il cosidetto “clickday” per testare il funzionamento del sistema, una sorta di iniziazione in cui una serie di utenti sono stati invitati a verificare e riscontrare le problematiche legate all’utilizzo del sistema. L’esito di tali verifiche non è stato propriamente rincuorante per gli utenti, infatti, non mancano i tentativi di dialogo tra imprese e Ministero. Tra queste si annovera una interrogazione proposta dal Senato, al fine di considerare una ulteriore proroga all’entrata in vigore del SISTRI, almeno al 2012, nonché di prevedere un periodo di prova e di validazione prima che il sistema vada a pieno regime. Tutto ciò avviene mentre da parte delle imprese cresce sempre di più la volontà di favorire il ripensamento dell’entrata in vigore del sistema introdotto tramite il regolamento del SISTRI. A tutt’oggi sono ancora molti i veicoli di trasporto che non hanno effettuato l’installazione delle black box e si rileva che il numero delle installazioni che vengono effettuate dalle officine autorizzate è assolutamente insufficiente a far sì che alla data del 1 giugno tutti i veicoli abbiano l’apparecchiatura installata. Pur comprendendo che l’operazione richiesta comporta necessariamente l’interruzione, peraltro limitata, nell’utilizzo del veicolo per le attività dell’impresa, si ritiene opportuno ricordare che, in assenza di installazione, il veicolo verrà sospeso dall’Albo per 60 giorni decorsi i quali, in assenza di installazione, il veicolo sarà cancellato dall’Albo stesso e non potrà più essere adibito a tale trasporto (articolo 25, comma9 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205).

Con il decreto ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 26 aprile 20011, la disciplina relativa alla tracciabilità del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è stata raccolta in un Testo unico contenente i 5 decreti finora varati, i quali ultimi non avranno più effetto dall’11 maggio, in quanto sostituiti da tale documento. Un recente comunicato del Ministero dell’ambiente, apparso sul sito www.sistri.it dà notizia del raggiungimento di un’intesa con il mondo imprenditoriale relativa alla proroga dell’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Sembra chiaro che le rimostranze più e più volte evidenziate dagli operatori abbiano indotto il Ministero a  recepire le loro esigenze e a prevedere un’entrata in vigore progressiva del sistema, anche al fine di collaudarne la funzionalità e consentire alle imprese di acquisire maggiore dimestichezza con le nuove procedure. Tutto ciò approda alla pubblicazione del D.M. 26/05/2011, attraverso il quale il Sistri prevede l’entrata in vigore secondo le seguenti tempistiche: – 1° settembre 2011: per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate; – 1° ottobre 2011: per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; – 1° novembre 2011: per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; – 1° dicembre 2011: per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate; – 1° gennaio 2012: per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sarebbero, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

In base al nuovo Testo Unico l’iscrizione al Sistema viene resa obbligatoria per i seguenti soggetti:

a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimo;

g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale, e l’impresa portuale, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco in attesa del successivo trasporto;

h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

i) i soggetti di cui all’art. 5: L’adesione volontaria al Sistri è regolata dall’art. 5, mentre nel successivo articolo si disciplina l’iscrizione vera e propria che è descritta, nelle sue modalità, dall’allegato IA.

La disciplina del contributo da versare è rimasta invariata. Infatti, la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale. Quest’ultimo deve essere versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Ogni anno dovrà essere pagata una tassa d’iscrizione al sistema, ma non più entro il 31 gennaio, bensì entro il 30 aprile. Per l’anno in corso, fermo restando che il regime transitorio scade il prossimo 31 maggio, le sanzioni saranno imposte dal giorno successivo e quindi si potrà versare la tassa proprio entro l’ultimo giorno di maggio. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

Nel frattempo, come già è stato comunicato dal ministero dell’Ambiente, non dovranno andare in disuso i formulari cartacei. Tale documentazione dovrà essere conservata fino a quando il Sistri sarà a pieno regime. A tal proposito il suddetto decreto ministeriale ha smentito la teoria interpretativa dilagata nel frattempo, che nelle more della entrata in vigore delle nuove sanzioni non sarebbe stato sanzionato il trasporto dei rifiuti senza relativo formulario. Ebbene, nei “considerando” del nuovo decreto si precisa quanto segue: “Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti all’osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni”. Una ulteriore novità riguarda le imprese o enti che si occupano di recupero e smaltimento dei rifiuti o che ne producono nell’ambito di queste attività: tali soggetti dovranno iscriversi anche come produttori, a prescindere dal numero dei loro dipendenti. Altre modifiche a cui porre attenzione: i trasportatori in conto terzi dovranno avere una chiavetta usb relativa alla loro sede legale, ma, in alternativa, potranno averne una per ogni unità locale, versando più contributi singoli, oltre a quello annuale. Ogni veicolo in loro possesso dovrà comunque avere una chiavetta usb per il tracciamento dei rifiuti. In secondo luogo, resta in vigore la non necessità per i trasportatori di accedere al sistema almeno due ore prima che i rifiuti vengano messi in movimento; questo sarà valido anche per la micro raccolta e per coloro che gestiscono rifiuti nell’ambito di attività di manutenzione, ma in questo caso occorrerà trasportarli ad impianti di recupero/smaltimento senza passaggi intermedi. Qualora il trasporto dei rifiuti avvenga via mare, è possibile delegare la burocrazia imposta dal Sistri al raccomandatario marittimo, che dovrà consegnare al comandante della nave una copia della stessa scheda Sistri – Area movimentazione, il quale a sua volta la consegnerà all’arrivo al raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore. Di certo non si può negare che la difficoltà degli adempimenti, soprattutto legata all’impiego della tecnologia, e il costo eccessivo del Sistri risultano ancora le pecche fondamentali che lo rendono impopolare.

La possibilità di delegare tali adempimenti è stata altresì oggetto di proposte, sulle quali però non sembrano esserci chiari riferimenti in quanto l’attività di intermediazione richiederebbe l’individuazione di una particolare figura di riferimento che concentri responsabilità e funzioni ben delineate. Di certo i vantaggi che ne scaturirebbero, per le imprese, sarebbero diversi:

• non è necessario disporre della connessione a internet;

• l’impresa viene sollevata dall’onere di compilare, per via telematica, il registro cronologico e le schede movimentazione rifiuti.

Naturalmente si auspica che ad esercitare correttamente tale funzione siano soggetti in possesso dei seguenti presupposti:

  • essere “impresa”;
  • avere “potere di disposizione per conto di altri” (formale contratto di mandato “ad substantiam”)
  • essere iscritto negli elenchi provinciali degli spedizionieri (ex L. 1442/1941)
  • essere iscritto nella Categoria 8 dell’ANG (quando sarà attiva)

Tali presupposti introducono aspetti garantisti innovativi sia sotto il profilo civile che quello penale. Infatti, sotto il profilo civilistico, lo stesso articolo 1710 cc, presuppone che per effettuare attività di intermediazione ci debba essere un contratto di mandato, includendo, altresì, l’esecuzione del medesimo secondo la diligenza del mandatario; d’altra parte la necessità che tale attività venga svolta “secondo il miglior interesse del committente” verrebbe tutelata dall’iscrizione dell’intermediario quale spedizioniere, il quale ultimo dovrà assolvere agli obblighi di garanzia soggettiva ed economica previsti per l’esercizio di tale professione secondo quanto previsto dall’art. 1740 cc.

Nonostante l’intransigenza mostrata inzialmente, la concessione di una ulteriore proroga termini per l’entrata in vigore del sistema è stata accolta più che favorevolmente dagli operatori del settore per i quali, però, diversi sono gli aspetti che andrebbero ancora revisionati affinchè si possano perseguire le finalità ispiratrici di tale rivoluzionaria innovazione.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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