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Parere n. 22 del 9 febbraio 2011

PREC 173/10/S

L’iscrizione in albi o elenchi va considerata quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo svolgimento di una determinata attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici

Nel caso di specie, il bando di gara prevedeva espressamente, tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 13 della legge della Regione Puglia n. 12/1995 (all’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali).

L’iscrizione in albi o elenchi del genere di quello indicato, non solo non rientra tra i “requisiti generali” tassativamente previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ma nemmeno comporta l’esigenza di accertare e certificare il possesso dei c.d. requisiti morali, essendo richiesti dalla normativa regionale ai fini dell’iscrizione piuttosto requisiti di tipo tecnico-organizzativo, quali l’elenco dei soci da cui risulti l’esistenza di almeno duecento soci ordinari e una relazione documentata dell’attività esercitata nonché dell’efficienza organizzativa e operativa.

Il  requisito richiesto, pertanto, va considerato quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo svolgimento di una determinata attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

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