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Le misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l’effettività, della manomissione

L’integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti costituisce un elemento sintomatico della segretezza delle stesse e della “par condicio” di tutti i concorrenti, elementi che, a loro volta, servono ad assicurare il rispetto dei princìpi di buon andamento ed imparzialità cui deve conformarsi l’azione amministrativa.

Pertanto, è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico dell’interessato l’onere di provare che vi sia stato in concreto l’evento che le misure cautelari intendono prevenire.

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