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( votes)Dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge antimafia 13 agosto n. 136, coloro che operano nel settore degli appalti pubblici, stazioni appaltanti, appaltatori, subappaltatori e gli altri soggetti indicati nell’art. 3 della suddetta legge, hanno dovuto inevitabilmente fare i conti con le numerose problematiche interpretative ed applicative afferenti la materia della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I primi chiarimenti sulla normativa antimafia si sono avuti con il D.L. n. 187/2010, successivamente convertito dalla legge di conversione n. 217/2010, e con le due determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultima la determinazione n. 10 del 22/12/2010 che ha fornito ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici risolvendo le numerose questioni operative sottoposte alla sua attenzione dagli operatori economici e cercando di soddisfare le esigenze di chiarimento di questi ultimi.
REGIME TRANSITORIO
La prima questione controversa, fin da subito, ha riguardato l’efficacia della normativa sulla tracciabilità.
Per colmare la lacuna presente nel testo della Legge 136/2010, che non aveva previsto una disciplina transitoria, era intervenuto il Ministero dell’Interno che, con nota n. 13001/118/Gab del 09/09/2010, aveva stabilito che la normativa sulla tracciabilità trovasse applicazione in riferimento ai soli contratti sottoscritti successivamente al 07/09/2010 (data di entrata in vigore della Legge).
Tale interpretazione successivamente è stata accolta dal D.L. n. 187/2010 il quale all’art. 6 comma 1 dispone che “l’art. 3 della L. n. 136/2010 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo sottoscritti successivamente al 07 settembre e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”.
Il comma 2 del medesimo articolo, come modificato dalla Legge di conversione n. 217/2010, prevede “I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.”
L’Autorità, contrariamente a quanto stabilito nella precedente determinazione n. 8/2010, nel suo ultimo documento ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità trovano immediata applicazione solo nei contratti di appalto (subappalti e subcontratti da essi derivanti) stipulati dopo il 07 settembre 2010, mentre per quelli stipulati prima del 07 settembre e ancora in corso di esecuzione si prevede in capo ai contraenti la facoltà di adeguamento alla normativa antimafia dei contratti medesimi entro il 18 giugno 2011. Qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano provveduto volontariamente ad adeguare i contratti, questi non saranno più ritenuti nulli come previsto in precedenza, ma al contrario automaticamente adeguati ed integrati con le clausole di tracciabilità di cui ai commi 8 e 9 della legge 136/2010.
In questo arco temporale, secondo l’AVCP, resta possibile effettuare i pagamenti derivanti dal contratto anche se questo risulti ancora sprovvisto delle clausole di tracciabilità e del CIG.
Ad avviso dell’AVCP, le Stazioni Appaltanti, per i contratti stipulati prima del 07 settembre e in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, qualora non abbiano provveduto spontaneamente ad adeguare gli stessi, dovrebbero comunicare alle controparti contrattuali l’integrazione automatica del contratto principale e dei subcontratti e contestualmente il CIG ove non richiesto.
E’ evidente che il meccanismo di integrazione automatica miri alla salvaguardia dei contratti di appalto (subappalti e subcontratti da essi derivanti) stipulati prima del 07 settembre 2010 e in corso di esecuzione sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, all’abbattimento dei costi connessi alla integrazione degli stessi, e alla regolare effettuazione dei pagamenti in corso.
AMBITO APPLICATIVO
Un aspetto critico sul quale è intervenuta l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, riguarda l’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità finanziaria. L’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e smi testualmente recita: “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.
Dal tenore letterale della succitata disposizione si desume che i soggetti tenuti al rispetto della normativa antimafia e ai relativi obblighi sulla tracciabilità sono le stazioni appaltanti, gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici.
Secondo l’interpretazione fornita dal comma 3 dell’art. 6 del D.l. n. 187/2010 l’espressione “filiera delle imprese” si riferisce ai subappalti e ai subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale.
Soggiacciono, pertanto, alla tracciabilità tutti i rapporti contrattuali che hanno un nesso diretto con la prestazione oggetto del contratto principale.
L’AVCP, con determinazione n. 10/2010, ribadendo quanto già affermato nella precedente determinazione, ha precisato che la normativa in questione si applica in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico e qualsiasi altra tipologia di contratto pubblico relativo all’affidamento di lavori, servizi e forniture indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
Gli obblighi di tracciabilità, pertanto, riguarderebbero:
- i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (a prescindere dalla forma di affidamento e dal valore, sono inclusi gli affidamenti diretti e i cottimi fiduciari.);
- i contratti derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto principale ovvero subappalti e subcontratti ossia contratti diversi dai subappalti di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006 ma derivanti dal contratto principale in quanto stipulati per l’esecuzione dello stesso;
- le concessioni di lavori pubblici e servizi;
- i contratti di partenariato pubblico privato.
L’AVCP prendendo le mosse dalle numerose questioni operative sottoposte alla sua attenzione dagli operatori economici e assumendo come fondamentale la nozione codicistica del contratto di appalto ha esteso l’applicabilità dell’art. 3 della legge 136/2010 anche ai contratti di servizi esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice (contratti di cui agli artt. 16,17 e 18 del D.lgs. 163/2006, servizi di cui all’allegato IIB) e ai contratti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi nei settori speciali. Sempre nell’ultima determinazione dell’AVCP si è chiarito che, poiché l’obiettivo del Legislatore è quello di “tracciare” tutti i flussi finanziari generati da un contratto pubblico al fine di prevenire infiltrazioni mafiose, sono tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo di impresa al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. La normativa si applica anche ai movimenti finanziari tra stazione appaltante e cessionario relativi ai crediti ceduti.
Le linee guida dell’AVCP hanno escluso dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità:
- tutti quei contratti non configurabili come contratti di appalto o come contratti derivati dall’esecuzione del contratto di appalto principale (ad es. i contratti di lavoro conclusi dalle Stazioni Appaltanti con i propri dipendenti e quelli di somministrazione di lavoro con le PP.AA),
- i trasferimenti di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici,
- gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125 comma 3 del codice dei contratti. (tale tipologia di affidamento non configura un contratto di appalto in quanto l’esecuzione avviene con mezzi e personale propri dell’amministrazione);
- gli affidamenti in house, ovvero gli affidamenti a società controllate in quanto difetterebbe il requisito della terzietà affinché possa configurarsi contratto di appalto;
- gli incarichi di collaborazione o contratti d’opera per le prestazioni occasionali in cui manca il vincolo di subordinazione. A tal riguardo va ben tenuto distinto, al fine di evitare elusioni della normativa, il contratto d’opera dal contratto di appalto di servizi;
- i pagamenti per fideiussioni (cauzione definitiva, polizza assicurativa) stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (tale esclusione è espressamente disciplinata dal comma 3 dell’art. 3 della legge 136/2010 e smi).
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Altro aspetto critico sul quale è intervenuto sia il Legislatore che l’Autorità riguarda l’obbligo dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Secondo l’interpretazionefornita dal Legislatore, il conto corrente dedicato, sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica per cui sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo, può essere utilizzato anche per operazioni finanziarie relative a più commesse pubbliche nonchè per operazioni riguardanti contratti per cui non si è proceduto a darne comunicazione. E’ evidente che l’obiettivo del Legislatore sia quello di far confluire tutti i movimenti finanziari, sia quelli effettuati dalla Stazione appaltante in favore dell’appaltatore che quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti degli altri subcontraenti, su conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, sui quali, tra l’altro, possono transitare anche operazioni finanziarie non riferibili ai contratti per i quali sia stato richiesto il CIG.
Sulla possibilità di far confluire sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche anche transazioni relative a contratti privati non soggetti a tracciabilità, significativo appare il comma 4 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, in cui è disciplinata l’ipotesi in cui si effettuino pagamenti estranei ai lavori, servizi o forniture attingendo dai conti correnti dedicati dove sono confluite le risorse della commessa. In detta evenienza l’operatore economico ha l’obbligo di reintegrare il conto corrente dedicato mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.[1]
Anche l’ulteriore obbligo di effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ha generato tra gli operatori economici confusione e incertezza su quali siano gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Secondo l’Avcp le c.d. Ri.Ba., al pari del bonifico, soddisferebbero il requisito della piena tracciabilità mentre il pagamento a mezzo RID no, data l’impossibilità di inserire il codice CIG. La conclusione cui è giunta l’Autorità trova giustificazione nella funzione “tracciante” che il Legislatore ha attribuito al CIG (Codice identificativo Gara). Il CIG, infatti, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge 136/2010 deve essere obbligatoriamente inserito negli strumenti di pagamento al fine di rendere tracciabile, ex post, tutti gli incassi provenienti dai contratti di appalto e tutti i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera.
La norma prevede anche l’obbligo di inserire negli strumenti di pagamento, oltre al CIG anche il CUP ove obbligatorio.[2] Anche tale disposizione normativa ha subito l’intervento correttivo ad opera della legge n. 217/2010. Il Legislatore, infatti, inizialmente aveva previsto l’obbligo di inserire negli strumenti di pagamento relativi a tutti i tipi di contratto di appalto (lavori, servizi e forniture), ai fini della tracciabilità, sia il CIG che il CUP. Tale ulteriore obbligo non solo creava rallentamenti procedurali per le S.A., che dovevano richiedere entrambi i codici, ma era in contrasto con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 disciplinante i casi in cui vi è l’obbligo di richiedere il CUP. Oggi, pertanto, fatto salvo l’obbligo di richiesta del CIG per tutte le fattispecie contrattuali previste dal codice degli appalti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente e dall’importo, il CUP va richiesto e inserito unitamente al CIG negli strumenti di pagamento solo ove obbligatorio ovvero quando si è in presenza di un progetto di investimento pubblico.
L’Autorità ha altresì chiarito che il CIG una volta richiesto dalla Stazione appaltante o amministrazione concedente va indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, solo nelle procedure urgenti, ha aggiunto, va inserito al più tardi nell’ordinativo di pagamento ma sarebbe preferibile indicarlo già nella richiesta di offerta.
Il Legislatore sempre nell’ottica di monitoraggio di tutti i flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche ha previsto l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente[3]:
- gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In merito all’obbligo di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, l’AVCP, con la determinazione n. 10/2010, ha chiarito che, qualora l’appaltatore abbia stipulato più contratti con la stessa S.A., può essere sufficiente una sola comunicazione in cui si precisa che quel conto corrente è valido per tutti i rapporti contrattuali sia quelli in essere che quelli futuri.
Ultimi in trattazione, ma non meno importanti, sono l’obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e l’obbligo della Stazione appaltante di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausolacon la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Stante il dettato normativo, le clausole di tracciabilità devono essere inserite non solo nel contratto di appalto principale (stipulato tra committente e appaltatore) ma anche in tutti gli altri contratti della filiera delle imprese.
La mancata inserzione delle clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità nei contratti di appalto (inclusi i cottimi fiduciari) e nei contratti di subappalto o di subfornitura è sanzionata dal Legislatore con la nullità assoluta dei contratti medesimi.
FONDO ECONOMALE
Le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici hanno fugato ogni dubbio sull’utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti, dei contanti per le spese effettuate dai cassieri attingendo dal fondo economale. Secondo, l’Autorità[4] le spese che possono essere effettuate dalle Stazioni appaltanti attingendo direttamente denaro dalla cassa sono quelle espressamente tipizzate dall’amministrazione nel regolamento interno di contabilità, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all’infuori dei contratti di appalto. Riassumendo, dunque, l’utilizzo del fondo economale è ammissibile solo per spese minute e di non rilevante entità, specificate nel regolamento interno dell’ente pubblico, e quando non si è in presenza di un contratto di appalto. Ne consegue che, per le amministrazioni pubbliche, una delle più importanti esclusioni dall’ambito applicativo oggettivo dell’art. 3 della legge n. 136/2010 riguarda le c.d. “spese economali”.
TRACCIABILITA’ ATTENUATA
Un regime di tracciabilità attenuata è previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della legge 136/2010 e smi. Ad avviso dell’AVCP tali commi si riferiscono esclusivamente agli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e concessionari di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e non alle Stazioni Appaltanti.
Il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 recita “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Vi rientrano, dunque, stipendi, salari, le spese di cancelleria, fotocopie, abbonamenti, utenze, affitti, le spese per l’acquisto di attrezzature tecniche, le consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. La norma prevede che tali pagamenti debbano essere eseguiti attraverso un conto corrente dedicato ad un contratto anche se non riferibili interamente ad esso. Per questi pagamenti è ammesso anche l’utilizzo di “strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”. E’ escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
Per tali pagamenti, l’Autorità ha chiarito che non va indicato il CIG/CUP. Rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi il pagamento effettuato dall’appaltatore nei confronti del docente al quale ha affidato l’esecuzione di un corso di formazione. In tal caso, poiché il contratto tra appaltatore e docente non è un contratto di appalto ma un contratto d’opera per prestazioni occasionali, i pagamenti da esso scaturenti sono esentati dal CIG/CUP ma soggetti agli altri obblighi di tracciabilità (conto corrente dedicato, utilizzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità).[5] Secondo l’AVCP, gli strumenti, diversi dal bonifico bancario o postale, idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono oltre alle c.d. RI.Ba e agli altri strumenti che verranno adeguati alle necessarie modifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti dal comma 1, art. 3, della legge n. 136/2010, anche i RID (AVCP determinazione n. 10/2010) e gli assegni bancari e postali tratti su conti correnti dedicati e muniti della clausola di non trasferibilità, quando i soggetti destinatari dei pagamenti non siano muniti di conti correnti (AVCP determinazione n. 8/2010), come nel caso del dipendente che non abbia un conto corrente bancario.
Il comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 recita “I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.”
Dalla lettura di tale disposizione emerge che i pagamenti nei confronti di enti previdenziali, assicurativi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale fermo restando l’obbligo di conservare la documentazione pertinente.
L’AVCP (determinazione n. 8/2010) esclude parimenti l’obbligo di indicare il CIG o il CUP per i suddetti pagamenti.
Per quanto riguarda le spese giornaliere di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, va chiarito che:
· esse si riferiscono a spese di natura contrattuale (afferenti dunque i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture);
· sono sostenute utilizzando il fondo cassa;
· non devono superare l’importo di € 1.500,00 (nella prima stesura l’importo era di €. 500,00).
Secondo l’AVCP tale importo si riferisce all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata, per cui è possibile pagare in una stessa giornata più forniture di max €. 1.500,00.
Per tali spese è consentito utilizzare strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (rimane fermo il divieto di contante) purchè tali pagamenti siano documentati. Non è previsto per tali spese l’obbligo di richiedere il CIG/CUP.
L’ultimo periodo prevede non solo la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, ma anche che il fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere debba essere effettuato tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
REGIME SANZIONATORIO:
La significatività delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010 è sancita dall’art. 6 della stessa legge[6], che prevede le seguenti sanzioni:
· mancato intervento nelle transazioni delle banche o delle Poste italiane Spa: sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione e risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della legge 136/2010 e smi[7];
· transazioni eseguite su conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione; La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5;
· reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito;
· omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.
Il regime sanzionatorio appare molto articolato e severo, sia nei confronti delle stazioni appaltanti sia nei confronti degli operatori economici interessati anche se nulla dice il Legislatore circa i controlli da porre in essere per verificare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ad oggi numerose sono ancora le difficoltà in cui incorrono gli operatori del settore, i quali non solo devono adempiere agli obblighi di tracciabilità per i contratti stipulati dopo il 07 settembre 2010 ma devono anche adeguare quelli stipulati antecedentemente a tale data e ancora in corso di esecuzione. Ciò comporta inevitabilmente un rallentamento dell’attività amministrativa dovendosi obbligatoriamente richiedere per ogni affidamento, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo, il CIG. Si pensi all’ipotesi in cui per una gara suddivisa in più lotti la stazione appaltante debba richiedere una molteplicità di CIG da indicare poi di volta in volta negli strumenti di pagamento. Ci si auspica che venga alla luce quanto prima il sistema, già oggetto di studio dell’AVCP, che consentirà, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a €. 20.000 e per quelli di lavoro di importo inferiore ad € 40.000, l’effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.
[1] Art. 3 comma 4 della Legge n. 136/2010 e smi “Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”
[2] Art. 3 comma 5 della legge n. 136/2010 e smi “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento”.
[3] Art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e smi “I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”.
[4] Determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010
[5] Determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010
[6] Art 6 comma 5 della legge n . 136/2010 e smi “Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.
Art 6 comma 5-bis della legge n . 136/2010 e smi “L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.”
[7] art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e smi “ Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”