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( vote)L’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, obbliga le pubbliche amministrazioni ad utilizzare le convenzioni Consip per particolari categorie merceologiche di beni, ivi compresi i carburanti. Il legislatore ammette alcune possibilità di deroga a condizione che gli affidamenti conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tale deroga è attualmente sospesa. Ne deriva che, come nell’esercizio 2017, anche nel 2018 le amministrazioni pubbliche dovranno necessariamente utilizzare le convenzioni Consip disponibili per gli approvvigionamenti di carburante e per le altre categorie merceologiche indicate dalla norma. Potranno invece utilizzare di nuovo altri strumenti (fra cui il ricorso al mercato), a far data dal 1 gennaio 2019 anziché dal 1 gennaio 2020. L’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha stabilito che il termine finale della sospensione della deroga sia infatti anticipato al 31 dicembre 2018.