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Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti diretti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Il codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale. In generale sono da considerarsi tali quelli nei quali l’elemento della manodopera è marginale o comunque scarsamente riconoscibile. “Pertanto, allorché le caratteristiche del servizio oggetto della procedura di affidamento risultino connotate dal significativo apporto della manodopera, seppure d’alta qualificazione, organizzata dall’operatore economico per l’erogazione delle prestazioni richieste, è da escludersi, la natura intellettuale del servizio, ai fini dell’esclusione dell’appalto dall’applicazione dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016“(Cfr. Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Bolzano 18/4/2018 n. 139).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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