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Il TAR Veneto, Venezia, con sentenza n. 275 del 9 marzo 2018, ha dichiarato l’illegittimità di una procedura di gara indetta da una stazione appaltante non iscritta all’AUSA. Ai sensi dell’art. 216 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui, appunto, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione. In assenza di iscrizione la Stazione Appaltante risultando priva di qualificazione non ha la capacità di agire e, pertanto, non può spendere all’esterno la propria capacità di autorganizzazione indicendo gare.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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