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La Legge di Bilancio, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma n. 508 ha stabilito che: “Qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto”. Pertanto per non incorrere in tale sanzione, è necessario innanzitutto trasmettere i dati alla BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ma bisogna inoltre fare attenzione, a quei dati specificatamente richiesti per il monitoraggio dell’utilizzo degli spazi finanziari. E’ sottointeso, che la sanzione viene applicata solo se gli spazi finanziari sono richiesti al sol fine di finanziare un’ opera pubblica e, contestualmente non si procede alla trasmissione dei dati alla BDAP; se invece l’investimento è rivolto ad altro, la sanzione non viene applicata, purchè si specifichi nella sede opportuna, a cosa è destinato l’investimento, altrimenti viene automaticamente destinato ad opere pubbliche. La situazione è comunque sanabile con una celere trasmissione dei dati mancanti. Il 30 aprile 2018 il Mef effettuerà un ulteriore controllo delle informazioni, e laddove riscontrerà coerenza sospenderà l’applicazione della sanzione.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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