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( vote)L’affidamento diretto costituisce una modalità di attribuzione di commesse pubbliche che deroga al principio generale della libera concorrenza, pertanto, l’Amministrazione è legittimata a farne uso esclusivamente nei casi in cui sussistano specifiche ragioni che le impediscano di reperire l’opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato, o a condizioni sproporzionate. Tali specifiche ragioni devono essere individuate ed esplicitate nella determinazione di affidamento diretto, che dovrà essere, sul punto, idoneamente motivata, pena la violazione e la compressione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, che in “subiecta materia” rivestono massima importanza. Alla luce di tali osservazioni le stazioni appaltanti non potranno accontentarsi, ai fini dell’esatta connotazione dell’infungibilità, delle mere dichiarazioni presentate dal fornitore, ma dovranno necessariamente verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative, attraverso consultazioni di mercato rivolte anche ai mercati comunitari ed in mancanza del presupposto dell’unicità dell’operatore economico, non potranno utilizzare la procedura di cui all’art. 63 d.lgs. 50/2016, ma dovranno far ricorso ad una delle procedure di cui all’art. 59 d.lgs. 50/2016, osservando quanto disposto dall’art. 68, comma 6, D.lgs. 50/2016 in merito alle specifiche tecniche da richiedere.