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Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016 (in vigore in data 19/04/2016) e del Decreto Correttivo – D.Lgs. 56/2017 (in vigore in data 20/05/2017) – (recepimento della Legge Delega n° 11 del 28 gennaio 2016), l’Istituto della VERIFICA/VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE (essendo stati abrogati gli artt. 44 – 59 del D.PR. N° 2017/2010),

E’ REGOLAMENTATO

rispettivamente dalle seguenti norme:

  1. Art.26 – D.Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice Appalti (Verifica preventiva della Progettazione);
  2. Linee Guida ANAC N° 1 (Delibera ANAC, n°973 del 14/09/16 – G.U. Serie Generale n° 228 del 29/09/16 e successive correzioni) – Indirizzi Generali sull’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria – Punto VII – Verifica e Validazione della Progettazione;
  3. Linee Guida n° 3 – Nomina, Ruolo e Compiti del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’Affidamento di Appalti Pubblici” (Delibera ANAC, n°1096 del 26/10/16 – G.U. Serie Generale n° 2273 del 22/11/16 e successivi correttivi);
  4. D.P.R. n° 207/2010 (Titolo II – Progettazione e Verifica del Progetto) Artt. 14 – 43 (Ancora Operanti).

Premessa

L’Attività di Verifica/Validazione, si espleta mediante procedure distinte, costituite rispettivamente da:

A) Attività di verifica

Attività Istruttoria e Controllo Livelli di Progettazione eseguita in Contraddittorio con il Progettista, tesa ad accertare la Rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alla Normativa Vigente.

B) Attività di validazione

Atto Formale a firma del RUP, che deve riportare:

  1. gli Esiti della Verifica riportati nel Rapporto Conclusivo redatto e sottoscritto dal Soggetto Verificatore, appositamente incaricato;
  2. gli Estremi del Documento di Verifica;
  3. le Eventuali Controdeduzione del Progettista.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, cambiano le regole relative all’Attività di Verifica/Validazione della Progettazione (rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e da DPR N° 270/2010), Attività Obbligatoria da eseguire prima dell’Inizio della Procedura di Affidamento dei Lavori (Pubblicazione del Bando di Gara).

Le Nuove Disposizione (come sopra elencate) consentono il Recepimento della prima parte del Criterio contenuto all’art. n° 1, comma 1, lett. rr), della Legge Delega n° 11/2016, (da cui deriva il D.Lgs. 50/16) che prevedeva:

“revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del RUP, nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata la somma non superiore al 2% (per cento) dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione”.

Modalità di attività di verifica della progettazione

Le Modalità di Verifica Preventiva della Progettazione, sono Regolamentate dalle Norme indicate in Premessa, nel rispetto rispettivamente dei seguenti obblighi:

  1. Ha luogo prima dell’inizio delle procedure di Affidamento dell’Appalto dei lavori;
  2. Verifica la rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alle Leggi Vigenti, ed in particolare accerta
    a) la completezza della progettazione;
    b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
    c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
    d) presupposti per la durabilità nel tempo;
    e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
    f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
    g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
    h) l’adeguatezza dei prezzi unitari;
    i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
  3. Viene eseguita dal Soggetto Verificatore appositamente incaricato in contraddittorio con il Progettista;
  4. Riguarda tutti i Livelli di Progettazione a prescindere da chi ne ha curato la progettazione e può essere affidata all’interno o all’esterno della Stazione Appaltante;
  5. Verifica, al fine di salvaguardare l’unità progettuale, prima dell’approvazione del progetto, la conformità del Progetto Esecutivo o definitivo rispettivamente al Progetto Definitivo o di Fattibilità;
  6. E’ Incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’Attività di Progettazione, del Coordinamento della Sicurezza, della Direzione dei Lavori e delle Attività di Collaudo. Detto principio è obbligatorio per tutti i Soggetti Verificatori, siano essi esterni o interni alla Stazione Appaltante. Il RUP, per progetti di importo sotto la soglia di 1.000.000,00 €, può svolgere l’Attività di Verifica Preventiva solo nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di cui sopra;
  7. Le Procedure di Affidamento all’esterno della Stazione Appaltante, avvengono secondo le modalità previste per i servizi di architettura e di ingegneria;
  8. Le Procedure di affidamento all’esterno della Stazione Appaltante, avvengono in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del Soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti;
  9. L’Incarico di Verifica non è assimilabile ad un comune Appalto di servizi, ma viene disciplinato dall’Istituto di Accreditamento dei Soggetti Verificatori, mediante il rilascio di apposito Attestato di Accreditamento IS0 17020: 2012 (per l’Italia ACCREDIA è l’Ente di Accreditamento);
  10. Nei Bandi di gara, deve essere riportata tutta la documentazione connessa con l’attività di Verifica Preventiva, necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare una attenta valutazione delle implicazioni tecnico/temporali ed economiche connesse alla Verifica medesima;
  11. Il Rapporto Finale di Verifica, deve contenere: – le informazioni generali; – la metodologia ed i criteri di verifica; – la check list di presenza dei documenti; – la sintesi dei risultati delle verifiche effettuate; – l’elenco dei documenti verificati; – l’elenco dei rapporti intermedi trasmessi alla stazione appaltante; – il parere finale unito alla sintesi ed alle raccomandazioni sul progetto verificato.

Comma 6, art.26 – D.Lgs. 50/2016: soggetti abilitati a svolgere attività di verifica preventiva della progettazione

Ai sensi del comma 6 dell’art.26 – D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC, i Soggetti Abilitati a svolgere attività di Verifica Preventiva della Progettazione, sono i seguenti:

  1. RUP (Responsabile Unico del Procedimento) anche avvalendosi di Struttura di cui all’art. 31, comma 9. del D.Lgs. 50/16, se non ha svolto funzioni di progettista;
  2. Organismi di Ispezione di “Tipo A”, Accreditati UNI CEI EN ISO/ICE 17020, (Unico Organismo Terzo Indipendente) Esterno all’Apparato Amministrativo della Stazione Appaltante, Abilitato a Svolgere l’Attività di Verifica del Progetto, a seguito di affidamento con gara ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
  3. Organismo di Ispezione di “Tipo B”, costituito da una Unità Tecnica Interna alla Stazione Appaltante, Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE), n° 765/2008, che può svolgere unicamente Servizi di Verifica a favore della propria Stazione Appaltante, previo una chiara e netta separazione di indipendenza e di imparzialità del personale impiegato per dette attività di verifica;
  4. Organismi di Ispezione di “Tipo C”, Accreditati UNI CEI EN ISO/ICE 17020, Organismo di prima e/o seconda parte, identificabile ma non necessariamente separata di una organizzazione definita Madre, impegnata in attività di progettazione, manutenzione, commercializzazione. installazione e utilizzo dell’oggetto di Ispezione. Detto Organismo (di tipo C) deve garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le Attività Ispettive e le altre Attività potenzialmente in conflitto di interesse con quella di verifica. La separazione richiede all’interno del medesimo Organismo, di una struttura tecnica autonoma demandata esclusivamente all’attività di verifica della progettazione.
  5. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 , Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da Progettisti Interni;
  6. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/16 – (Operatori Economici per l’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria), dotati di un Sistema Interno di Controllo di Qualità Certificazione UNI EN ISO 9001 per Attività di Progettazione e per Attività di Verifica Progetto, svolte secondo le regole stabilite dalla Legge e dai Regolamenti ACCREDIA, (trattasi, per semplificare, di requisiti Aggiuntivi alla Certificazione ISO 9001, che ricalcano quelli della ISO 17020 degli Organismi Ispettivi).

In alternativa i Soggetti di cui all’art. 46, (ai fini dell’Abilitazione a svolgere Attività di Verifica Progetti) possono dotarsi della Certificazione ISO 17020 (come Organismo di Ispezione di Tipo “C”), ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008.

Attività di validazione della progettazione

La validazione

  1. E’ Redatta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
  2. Fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto verificatore ed alle Eventuali Controdeduzioni del Progettista;
  3. Deve riportare, da parte del RUP, in maniera specifica eventuale dissenso sugli esiti riportati nel Rapporto di Verifica Finale redatto e sottoscritto dal Soggetto Verificatore Incaricato;
  4. Costituisce Dato/Elemento Essenziale del Bando di Gara o della Lettera di Invito per l’Affidamento dell’Appalto dei Lavori;

Validazione – responsabilità

  1. La Responsabilità della Validazione, in merito ai Contenuti dell’Attività di Verifica, ricade, di fatto sul Soggetto Verificatore preposto alla stessa, sia esso esterno o interno alla Stazione Appaltante.
  2. La Responsabilità della Validazione, ricade sul RUP, nei casi di Redazione in Dissenso (motivando e giustificando la scelta fatta) rispetto agli Esiti riportati nel Rapporto Finale di Verifica.
  3. Il Verificatore Interno alla Stazione Appaltante ed il RUP, nei casi di Responsabilità (di cui ai casi 1 e 2 sopra menzionati), in quanto Pubblici Dipendenti, sono suscettibili a rispondere sia nell’ambito della Responsabilità Disciplinare che in quella di Danno Erariale.
  4. Le Linee Guida ANAC, ribadiscono, che l’Attività di VERIFICA della PROGETTAZIONE, Costituisce Importanza Centrale nell’ambito degli Appalti di Lavori Pubblici, dal momento che ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso (D.Lgs. 50/16) viene Sancito che “GLI ASPETTI PROGETTUALI CHE SONO STATI OGGETTO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART.26 – D.Lgs. 50/2016, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RISERVA”.

Tabella soggetti interni e/o esterni alla stazione appaltante, abilitati a svolgere attività di verifica ai fini della validazione in funzione dell’importo dei lavori

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Questo articolo è stato scritto da...

Ing. Pier Luigi Gianforte
Specialista in materia di lavori pubblici
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