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Sul punto si è espresso il MIT con parere del 27/02/2025 n. 3267, ha previsto che “la disposizione di cui all’allegato II.14, comma 11 bis trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I “Dell’esecuzione dei contratti dei lavori”, ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l’esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all’art. 38.”

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Redazione MediAppalti
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