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Secondo il Tribunale di Napoli Nord, espressosi con sentenza del 23/02/2025 n. 737: “In presenza di una clausola contrattuale che prevede il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l’appaltatore principale è privo di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie del subappaltatore. Tale disposizione si conforma all’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, che sancisce la delegazione di pagamento ex lege, attribuendo alla Stazione Appaltante l’onere di corrispondere direttamente il corrispettivo al subappaltatore nei casi previsti dalla norma, senza che ciò comporti un subentro nel rapporto di subappalto. Ne consegue che l’azione diretta del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale è inammissibile e il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deve essere revocato.”

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Redazione MediAppalti
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