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L’art. 76, comma 2, lett. c, del Codice dei Contratti disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia ovvero procedure sotto-soglia – è ammesso l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta, un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva (in tal senso, Cons. St., V, 3 febbraio 2016, n. 413).

Per evitare che una diversa scelta si risolva in un pregiudizio per la continuità nella somministrazione di un servizio essenziale, e per evitare, d’altro canto, che nelle more della scelta risulti avvantaggiato il solo gestore uscente, in violazione del principio apicale di concorrenza, un’Amministrazione potrebbe attivare la procedura d’urgenza volta alla stipulazione di un contratto ponte, nella misura strettamente necessaria, purchè ricorrano i seguenti presupposti di stretta interpretazione (Cfr TAR Campania, con Sentenza 02200/2024):

  • ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
  • ricorrenza di eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice;
  • circostanze invocate a giustificazione che “non devono essere in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici” (C.d.S., V, 24.3.2022, n. 2160; C.d.S., V, 22.11.2021, n. 7827).
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Redazione MediAppalti
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