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Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Abruzzo con la sentenza n. 111/2024

1. Introduzione

2. Il caso

3. L’esigenza di terzietà

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1. Introduzione

La sezione giurisdizionale Abruzzo con la sentenza n. 111/2024  viene investita di alcune questioni relative ad una non corretta erogazione di incentivi. Per ciò che in questa sede interessa trattare, appare opportuno mettere in evidenza, in particolare, il corretto comportamento dei responsabili ed in particolare del responsabile del servizio del personale/finanziario tenuto ad un controllo sulle erogazioni. Si anticipa che la sezione ricorda l’obbligo di rispettare il principio della terzietà per evitare incompatibilità (in pratica chi è interessato dall’incentivo deve rimettere il controllo ad altro soggetto).

2. Il caso

Nella vicenda presa in esame viene in rilievo un non corretto modus operandi sulla liquidazione degli incentivi (il caso era relativo alla pregressa disciplina ma perfettamente adesiva a quella attuale declinata nell’articolo 45 del codice dei contratti) per assenza di gara in alcuni affidamenti (oggi problema superato con l’articolo 45), problemi di conflitto di interessi (spesso chi liquidava si trovava in posizione di conflitto senza assicurare la debita terzietà) ma, soprattutto, per una situazione di assenza di controlli nella fase della liquidazione (dell’adozione delle determinazioni).

In questo senso, come anticipato, anche il provvedimento in danno del responsabile dei servizi amministrativi che ha adottato una serie di determinazioni di liquidazione sulla base di atti (preordinati a tal scopo) da parte degli uffici interessati (nel caso di specie uffici tecnici) e per “autoliquidazione” di incentivi.   

Il responsabile del personale (tenuto a controllo prima di dare il benestare sulla emissione dei mandati) non effettuava gli opportuni controlli/verifiche sulle relazioni dei RUP.

Più nel dettaglio la procura ha effettuato  la chiamata in causa “nella qualità di responsabili dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016 specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.

In relazione a quanto occorre sottolineare che i vari  RUP – in generale –  hanno l’obbligo per consentire le ulteriori fasi e per giungere alla liquidazione di competenza di altri responsabili di servizio (in modo da assicurare la terzietà) di a predisporre una specifica relazione sul lavoro svolto che, nel rispetto della disciplina adottata dall’ente (criteri di riparo degli incentivi) e di quanto previsto dal codice, faccia emergere le varie componenti e quindi il gruppo di lavoro impiegato,  le funzioni tecniche svolte all’interno della stazione appaltante, il chiarimento sui soggetti interessati dall’incentivo che abbiamo, evidentemente, compiuto/svolto funzioni incentivate (oggi più chiaramente indicate nell’allegato I.10 che contiene la descrizione tassativa non estensibile in via analogica.

l’obbligatoria relazione tecnica, pertanto, conterrà i calcoli degli incentivi spettanti che deve essere oggetto di controllo (ordinariamente) da parte del responsabile del personale o dal responsabile del servizio amministrativo/finanziario (come nel caso trattato).

Il controllo, maggiormente invasivo sicuramente sotto l’egida del pregresso codice – come emerge dalla sentenza che prendeva le mosse da una contestazione, confermata, di erogazione di incentivi in modo indebito, per assenza di gara, mancati chiarimenti sulle funzioni svolte etc) – meno penetrante per il chiarimento fondamentale, ad esempio, intervenuto con l’articolo 45 (in specie la possibilità di erogare gli incentivi anche in assenza di procedura di gara e per le stesse concessioni), rappresenta pertanto un momento istruttorio che deve essere rispettato.

Il collegio, infatti,  non ha ritenuto persuasive alcune affermazioni del responsabile del personale/finanziario interessato  anche in relazione ad una affermata  incompetenza ad innestarsi in atti altrui.

In questo senso, il soggetto interessato, evidenziava che “le pratiche in questione (nda gli atti tecnici presupposti per poter erogare gli incentivi) erano di competenza dell’Area tecnica e rispetto ad esse si era limitato all’esecuzione dei mandati di pagamento e di quanto disposto (…), con un ruolo meramente ancillare rispetto ad esso, non essendo in possesso delle competenze di tale Area”.

E neppure sono valse a determinare assenza di responsabilità l’affermazione di aver assunto l’incarico in parola da breve tempo. 

In relazione a questa obiezione, sulla carenza di competenze specifiche sulla materia, il giudice puntualizza come ciò non possa costituire “una valida causa di esclusione della responsabilità. L’aver assunto il ruolo di responsabile di un Servizio presso un Ente comunale implica” – prosegue la sentenza – “la necessità di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere quel ruolo e assumere le conseguenti decisioni”.

3. L’esigenza di terzietà

La sezione, quindi, ribadisce l’obbligo del rispetto di una terzietà tra chi percepisce gli incentivi ed il soggetto tenuto al controllo.

Secondo la sezione non è stato corretto affermare (nelle difese) che “A dispetto del formale nomen iuris (nda determinazioni di liquidazione) adoperato negli atti amministrativi reputati irregolari, la reale essenza degli stessi era di atti non di liquidazione, bensì di ordinazione di pagamento, in conformità alle liquidazioni già effettuate dal responsabile dell’Area tecnica nelle determinazioni che la G.d.F. aveva individuato come antecedenti agli atti da lui firmati. Quale emittente di atti di ordinazione, dunque, non aveva l’onere di verificare i presupposti legali degli atti liquidativi, avendo già provveduto a tale incombente il responsabile dell’Area tecnica, quale naturale attributario del compito liquidativo”.

La replica del giudice è che “L’asserita carenza di competenze specifiche sulla materia, dedotta dal (…) quale giustificazione del proprio operato, fino a configurarsi quale mero esecutore delle decisioni da altri assunte e quale mero ordinatore di spesa, non può costituire una valida causa di esclusione della responsabilità”.

Da qui la condanna per danni erariali, anche del responsabile del servizio amministrativo “nella qualità di responsabili dell’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e incentivi di cui al citato art. 113, d.lgs. n. 50/2016 specificamente individuati nella citazione, per il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti cui la legge subordina la corresponsione degli emolumenti stessi”.

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Redazione MediAppalti
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