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Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 240/2024 

1.         Premessa

2.         L’istruttoria

3.         Precedenti delle sezioni

___________

  1. Il quesito

Il quesito posto alla sezione lombarda risulta di particolare interesse anche per i RUP delle stazioni appaltanti visto che riguarda il concetto di spesa “non permanete” ed i limiti di utilizzo dell’avanzo libero (che nel rispetto di certe condizioni può essere utilizzato anche per le spese correnti oltre che per le spese di investimento).

Più nel dettaglio, il Sindaco istante chiede la definizione specifica del termine “spese correnti di carattere non permanente”». In particolare, “l’interrogante chiede conferma della propria interpretazione dell’articolo 187, comma 2, lettera d, secondo la quale «può essere considerata una spesa corrente a carattere non permanente una qualsiasi spesa che non genera obbligazioni esigibili oltre 12 mesi dall’impegno». In alternativa, chiede di «definire cosa si intende […] per “spesa a carattere permanente” […] nella fattispecie dell’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione».

  • L’istruttoria

Come anticipato la questione posta – non irrilevante – riguarda l’utilizzo dell’avanzo libero per spese correnti di carattere non permanente.

La sezione ricorda che – ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 267/2000 – l’avanzo di amministrazione “libero” può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità che il legislatore ha indicato in ordine di priorità, ovvero:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti […]

Nella deliberazione si rammenta il carattere assolutamente tassativo delle finalità ed altrettanto vincolante è l’ordine che la disposizione sopra riportata indica chiaramente.

  • Precedenti delle sezioni

Si rammenta che in alcuni casi le sezioni regionali si sono cimentate nella interpretazione del concetto di spesa non ricorrente. Ad esempio la Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 83/2019/PAR del 30 luglio 2019) ha ritenuto spesa corrente di carattere non permanente, ai fini della copertura con avanzo libero, la spesa derivante dall’assegnazione, da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, di alcuni minori a una casa-famiglia con spese a carico del comune. Ancora la Sezione regionale di controllo per la Basilicata in un caso relativo agli oneri connessi con progetti di inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio economico-sociale (deliberazione n. 35/2022/PAR del 26 luglio 2022).

Queste precisazioni limitano il concetto di spesa non permanente/non ricorrente (per la cui copertura, quindi, è legittimo l’utilizzo dell’avanzo libero) come spese caratterizzate dalla “estemporaneità e dell’assenza di continuità temporale, della sporadicità e dell’imprevedibilità, mentre la “permanenza” è riconnessa alla continuità e certezza nel tempo (deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 83/2019/PAR)”.

Solo il carattere estemporaneo e imprevedibile della spesa, ricorda il collegio,   infatti, secondo la scelta legislativa della disposizione in esame, ne ammette la copertura con l’utilizzazione di una voce di entrata quale l’avanzo libero (cfr. punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

In pratica non si pone una disponibilità valutativa da parte dell’amministrazione.

Al contrario, conclude la deliberazione, si deve ritenere che  una spesa corrente sia a carattere permanente se continua, duratura e stabile, e che abbia, per contro, carattere non permanente se provvisoria e temporanea.

Inoltre, la Sezione, peraltro, non ritiene necessitata, alla luce dei principi contabili e delle citate deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per il Lazio e la Basilicata, la prospettata scadenza delle obbligazioni entro dodici mesi dall’assunzione dell’impegno di spesa. Il punto 9.2.3 del principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria, infatti, si esprime chiarendo che “Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi […] Nulla osta, dunque, come pure evidenziato dal parere della Sezione regionale di controllo per il Lazio, a che una spesa non permanente possa protrarsi, ed essere imputata nel rispetto del criterio dell’esigibilità, anche oltre il termine dell’esercizio in cui la si intende coprire con l’utilizzo dell’avanzo libero, fermi i rigorosi limiti della temporaneità e provvisorietà”.

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