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Applicabilità ai contratti esclusi il rispetto dei c.d. “super principi” del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato

” … la natura “informale” della procedura selettiva in esame, sottolineata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non esime dal rispetto dei c.d. superprincipi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, applicabili anche ai contratti esclusi, a quelli attivi ed a quelli a titolo gratuito che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del richiamo contenuto nell’art. 13, commi 2 e 5, del predetto D. Lgs. 36/2023. Ciò significa che, anche per i predetti contratti, il principio del risultato richiede che il suo perseguimento avvenga nel rispetto “dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, il principio di reciproca fiducia presuppone che le parti confidino “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” ed infine il principio dell’accesso al mercato impone che siano comunque rispettati i “principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità””

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Redazione MediAppalti
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