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( votes)Il parere del MIMS N. 1032/2021 ha dato risposta ad un quesito relativo al caso di quota residua del subappalto, non utilizzata quando il subappaltatore abbia eseguito lavori per un importo inferiore a quello indicato nella richiesta di subappalto e nella relativa autorizzazione della Stazione Appaltante.
In particolare se l’importo restante potesse essere utilizzato sempre dall’appaltatore per altre richieste di subappalto e, se in alternativa fosse necessario inviare prima alla Stazione Appaltante la comunicazione di variazione in diminuzione dell’importo del subappalto entro i termini di scadenza del contratto di subappalto.
Alla luce della richiesta inoltrata il supporto giuridico ha chiarito che la quota residua potrà essere utilizzata dall’appaltatore per eseguire direttamente, oppure potrà essere sub affidata/subappaltata. Ad ogni modo, la variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e, in caso di subappalto, essa dovrà essere autorizzata. Si precisa altresì che gli obblighi del subappaltatore rispetto a quanto previsto nel precedente codice sono rimasti immutati, di fatti l’art. 119 comma 2 prevede, all’ultimo periodo, l’obbligo di “comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.”