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( votes)L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato la questione nella Delibera n. 234 del 30/05/2023, in cui veniva contestata la mancata separazione tra offerta tecnica e offerta e economica e della potenziale influenza che il dato economico assunto in fase di offerta tecnica possa esercitare sulla valutazione della commissione giudicatrice.
Nel parere succitato si legge che “il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non deve inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta. Ciò si traduce nella possibilità di ammettere che nell’offerta tecnica possano anche
essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.”