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( votes)“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’ 94, comma 2, del nuovo Codice che – ancora più chiaramente rispetto al D.lgs. n. 50/2016 – stabilisce che costituisce motivo di esclusione la sussistenza (a carico dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3) di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list. Tale requisito va posseduto dagli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione di cui alla lett- i-ter) del comma 1 della L. n. 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore.
Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara (nel caso in esame, peraltro, il bando prevedeva espressamente la prevalenza delle sue clausole rispetto agli atti di gara e richiamava la disciplina sul subappalto dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, che non contiene più limiti quantitativi al subappalto).
Il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, di cui all’art. 185-bis del Codice dell’Ambiente è attività estranea al perimetro della gestione dei rifiuti in senso tecnico e non rientra nell’alveo della nozione di “servizi ambientali” di cui alla lett. i-quater) del comma 1 della L. n. 190/2012, per cui non è richiesta l’iscrizione nella white list ai fini del suo espletamento. Tale iscrizione è, invece, necessaria ex lege laddove agli operatori economici competano anche l’attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA, che rientrano nell’alveo dei servizi ambientali.”