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Corte dei conti, sez. regionale Veneto, deliberazione n. 297/2024

  1. I quesiti

Nel caso di specie, la stazione appaltante pone due quesiti. Il primo in relazione alla stipula/adesione di un accordo quadro e, pertanto, le modalità di calcolo degli incentivi ovvero se gli stessi devono basarsi sull’importo della convenzione o sull’importo dei singoli ordini.

Più precisamente con il quesito si chiede se “nel caso di adesione a convenzione CONSIP (…) e in altri casi con medesimi presupposti in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto oppure se, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, l’importo da prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP”.

  • Gli incentivi e l’accordo quadro

Nel caso di accordo quadro, spiega la sezione il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

Tale orientamento, coniugato altresì con l’applicazione di alcuni principi cardine della materia, quali semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, conducono a ritenere corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).

  • Le funzioni incentivabili

Con il secondo quesito la stazione appaltante cerca di capire se gli incentivi – piuttosto che non essere erogare e confluire in economia – possono essere destinati per alcune attività non espressamente richiamate nell’allegato I.10.

Più nel dettaglio, si chiede, in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione CONSIP, “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che radicalmente destinarla a economia”.

Ovviamente il collegio esclude questa possibilità ribadendo che, soprattutto oggi, le attività incentivabili sono chiaramente esplicitate nell’allegato I.10 e detto elenco è tassativo.

In particolare, l’elenco richiama le attività sottoriportate:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla 

              gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);

  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario).

Per effetto di quanto è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate nell’art.45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica.

A tal riguardo la sezione richiama l’omologo orientamento che si era espresso sull’articolo 113 del pregresso codice ovvero: Sezione delle Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; SRC Puglia, del. n. 204/2016/PAR; SRC Veneto, del. n. 134/2017/PAR e del. n. 121/2020/PAR.

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Redazione MediAppalti
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