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Diversamente da quanto sostenuto in precedenza sui limiti del soccorso istruttorio e sul principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, con Delibera n. 276 del 05 giugno 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione ha riconosciuto la possibilità di modificare le dichiarazioni rese in fase di gara e quindi riconosciuto possibile in fase di soccorso istruttorio l’allegazione di ulteriori servizi analoghi da parte del concorrente, purché effettivamente svolti nel periodo temporale richiesto dal bando, costituendo tale possibilità attuazione del principio del favor partecipationis nonché del principio di risultato, di cui all’art. 1 del Codice.

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Redazione MediAppalti
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