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Nel D.Lgs n. 36/2023, i termini procedimentali relativi al soccorso istruttorio sono stati rivisti. Fermo restando il termine massimo assegnabile di dieci giorni, nel nuovo articolato è stato innovativamente previsto anche un termine minimo che deve essere assegnato all’operatore economico per fornire quanto richiesto dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni.
I suddetti termini (minimo e massimo) assegnabili dalla stazione appaltante agli operatori economici sono identici sia nel caso di soccorso integrativo e sanante (comma 1 dell’art. 101 del codice), sia di soccorso istruttorio in senso stretto attinente ai contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (comma 3 dell’art. 101 del codice), anche se differenti sono le conseguenze previste dal Codice nel caso di mancato adempimento da parte dell’operatore economico alle richieste formulate della stazione appaltante: invero, solo per l’inottemperanza rispetto alle ipotesi di soccorso integrativo e sanante è prevista l’esclusione dell’operatore economico (comma 2, art. 101 D.Lgs 36/2023), trattandosi di una sanzione che non è legata all’inadempimento quanto alla inidoneità dell’offerta presentata, mentre analoga conseguenza non è prevista per le ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto, non potendosi quindi configurare, in tale caso, un automatismo espulsivo per il mancato chiarimento del tenore della propria offerta da parte dell’operatore economico.

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Redazione MediAppalti
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