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“In applicazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede e tutela dell’affidamento, la S.A. deve consentire di sanare l’errore indotto da un chiarimento non conforme alla lex specialis, ammettendo i concorrenti a produrre dimostrazione della capacità professionale, ai fini della partecipazione, secondo le categorie e il grado di complessità richiesti dal disciplinare di gara, purché il possesso del requisito sia dimostrato con riferimento al termine di presentazione delle offerte.”

“CONSIDERATO l’orientamento consolidato della giurisprudenza (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 28; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50; 7 settembre 2022, n. 7793; Sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301), secondo cui i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili nei limiti in cui non comportino una modifica o integrazione della disposizione della lex specialis, ma rendano solo più trasparenti le previsioni di gara;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il disciplinare era chiaro nel richiedere la dimostrazione del requisito di capacità professionale dei servizi analoghi con riferimento alla categoria E.21 o comunque servizi per opere analoghe con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, appare evidente che il chiarimento errato fornito dalla stazione appaltante ingenerava tuttavia nei concorrenti un affidamento sul fatto che il requisito di capacità professionale ai fini della partecipazione potesse essere dimostrato anche tramite il possesso nelle categorie E.20 ed E.16. Pertanto, non possono essere addebitate al concorrente le conseguenze dell’errore indotto dal comportamento della S.A., in termini di esclusione dalla procedura di gara. Infatti, alla luce dei principi di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede e tutela dell’affidamento, la S.A. deve consentire di sanare l’errore causato da un proprio chiarimento non conforme alla legge di gara.

Occorre quindi ammettere i concorrenti a produrre dimostrazione della capacità professionale ai fini della partecipazione secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, purché il possesso del requisito sia dimostrato con riferimento al termine di presentazione delle offerte;”

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Redazione MediAppalti
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