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( votes)E’ inammissibile la formulazione di una doppia offerta economica
“La differente indicazione, dovuta alla diversa base di calcolo e all’identità, invece, della percentuale di ribasso indicata dalla “omissis”, ha obbiettivamente determinato una insanabile ambiguità di fondo della proposta contrattuale tale da comportare, nei fatti, l’inammissibile formulazione di una doppia offerta economica. Non si tratta, come sostenuto dalla controinteressata, di un semplice e innocuo errore materiale facilmente individuabile, giacché l’errore poteva oggettivamente annidarsi tanto nel “modello informatico” quanto nel “modulo della busta C”, non essendo autoevidente – nemmeno esaminando la complessiva documentazione dell’offerta economica – quale delle due indicazioni fosse in realtà quella corretta … quello che conta è l’oggettiva formulazione, sia pure per semplice errore o per condotta colposa della candidata, di due distinte e inconciliabili proposte contrattuali all’interno della documentazione dell’offerta economica da parte di un unico concorrente, in irrimediabile violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. In conclusione, l’offerta della “omissis” doveva essere giudicata inammissibile perché effettuata in violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di unicità dell’offerta, con la conseguenza che la stessa “omissis” doveva essere esclusa dalla gara.”