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Premessa

Una delle questioni più dibattute e controverse di quest’ultimo periodo è quella relativa alle concessioni cd. balneari, la cui soluzione riveste sempre di più il carattere dell’urgenza.

Numerosi e continui sono stati e sono gli interventi da parte del Giudice amministrativo (da ultimo, Tar Lazio, Roma, sezione Seconda bis, 6 settembre 2024 n.16159/2004, Corte Costituzionale sentenza 24 giugno 2024 n.109, Consiglio di Stato, sezione Settima, 31 luglio 2024 n.6883/2024) e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (bollettino n.32/2024 del 12 agosto 2024), in presenza di un quadro normativo incerto, contrastante con le direttive comunitarie e per molti versi disorganico.

A ciò deve aggiungersi il notevole ritardo del Governo italiano nel dare valide e legittime risposte alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea con il parere motivato 16 novembre 2023 prot. n. INFR(2020)4118 C(2023)7231.

La Commissione, dopo aver ritenuto non corrette le osservazioni fornite nel febbraio 2021 dal Governo Conte alla lettera 3 dicembre 2020 di messa in mora, né idoneo l’intervento del Governo Draghi con l’approvazione della legge n.118/2022, ha contestato in più punti la legislazione vigente.

E’ stato, così, rilevato che sono in contrasto con i principi comunitari le proroghe indiscriminate ed ex lege delle autorizzazioni per l’utilizzo di proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività̀ ricreative e turistiche, previste all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n.118/2022, come modificato dalla legge n.14/2023, e dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 4-bis della legge n.118/2022, inserito dalla legge n.14/2023 – che fa “divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)” fino all’adozione dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, inserito dalla legge 14/2023, secondo cui: “Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”,

La Commissione ha rilevato, così, che sono illegittime le proroghe precedentemente previste dall’articolo 1, paragrafo 18, del decreto-legge n.194/2009, dall’articolo 24, comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge di bilancio e al decreto-legge n. 104/2020, nonché́ dalle previsioni dell’articolo 182, paragrafo 2, del decreto-legge 34/2020, che aveva vietato alle Autorità̀ locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di ‘concessioni balneari’.

Disposizioni legislative in evidente contrasto con gli obblighi imposti dall’articolo 12 della Direttiva sui servizi e dell’articolo 49 TFUE, nonché́ dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Di recente, anche la magistratura contabile (la Procura della Corte dei Conti per la Regione Puglia richiesta di atti agosto 2024) si sta occupando della questione sulla mancata corretta riscossione dei canoni di concessione.

Un po’ di chiarezza va fatta, dunque, con una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

1. Le disposizioni legislative vigenti.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni 9 novembre 2021 n.16 e n.17, ha ritenuto viziato il meccanismo di proroga automatica delle concessioni in questione, in quanto incompatibile con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (la cd. direttiva Bolkestein) e con l’art. 49 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – T.F.U.E.-, nell’ipotesi in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.

Il Governo interviene, così, una prima volta con la Legge 5 agosto 2022, n. 118, con la quale vengono previste specifiche disposizioni per la regolamentazione delle concessioni balneari in questione.

Viene adottato, poi, il cd. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito in Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il cui articolo 10-quater, introdotto in sede di conversione, ha previsto:

– l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;

– il tavolo tecnico, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dovrà definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera;

– ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

– le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

L’art. 3 della Legge n.118/2022, prevede, così,  che le concessioni demaniali in essere al 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della stessa Legge) sulla base di proroghe o rinnovi, disposti  anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023; termine, poi, differito al 31 dicembre 2025.

Il secondo comma del citato art.3 prevede, altresì, che  le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data.

Comma, così, modificato dall’art. 12, comma 6-sexies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il successivo terzo comma dispone, altresì: ” In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione“.

Comma quest’ultimo così modificato dagli articoli 10- quater, comma 3, e 12, comma 6-sexies, lett. c), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il legislatore, quindi, raccogliendo l’invito dell’Adunanza Plenaria, aveva inizialmente individuato il termine ultimo di validità delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2023, riconoscendo espressamente il carattere di non abusività dell’occupazione degli spazi demaniali ad esse connesse sino a tale data; termine di efficacia di tali concessioni prorogato dapprima al 31 dicembre 2024.

Come riportato dalle disposizioni legislative suindicate, il Legislatore ha, così consentito ulteriore proroga, con atto motivato, oltre il termine del 31 dicembre 2024.

L’art. 10-quater, terzo comma, Legge n. 14/2023 ha differito al 31 dicembre 2025 il termine massimo entro il quale le amministrazioni competenti possono posticipare ulteriormente l’efficacia delle concessioni ove, per ragioni oggettive (pendenza di contenziosi e difficoltà nello svolgimento della gara), non riescono a concludere le gare di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2024.

Infine, per sola completezza, si segnala che non risulta ad oggi emanato il decreto legislativo delegato previsto dall’art. 4 della legge n.118/2022, contenente, tra l’altro, una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime cioè la disciplina sulla base della quale si dovrà porre a gara la concessione medesima.

La Giurisprudenza amministrativa.

La decisione 31 luglio 2024 n.6883/2024 della Settima sezione del Consiglio di Stato ha ulteriormente confermato i principi discendenti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021: l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali o i loro rinnovi, per i periodi successivi alla scadenza ivi individuata (31 dicembre 2023), dovrà̀ avvenire esclusivamente mediante procedura comparativa di evidenza pubblica.

Né rilevano le proroghe via via concesse dal legislatore italiano con le successive modifiche legislative in quanto devono essere disapplicate perché́ contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E..

Tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità̀ turistico-ricreative (così Consiglio di Stato, sezione Settima, n. 3940 del 30 aprile 2024, nonché́ n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024).

Decisioni del Giudice di appello che hanno, così, affermato l’illegittimità per violazione delle disposizioni comunitarie delle seguenti norme:

a) le disposizioni di proroga, previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art.3, comma 5, della l. n. 118 del 2022 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n.77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l.  n.104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020);

b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10-quater, comma 3 e 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa legge n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022.
Né è possibile affermare, sempre secondo il G.A., un’eventuale rilevanza di questioni di legittimità costituzionale della legislazione italiana che disciplina la scadenza delle concessioni demaniali marittime e prevede l’obbligo delle gare.

Infatti, i principi in materia derivano direttamente dal diritto europeo e dalla applicazione fattane con sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22, secondo cui deve essere dato corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale (così Consiglio di Stato, sezione Settima, n. 3940 del 30 aprile 2024).

Univoco, sul punto, è l’orientamento dei Giudici di appello: Settima sezione 20 maggio 2024, n. 4479, n.4480 e n. 4481; 19 marzo 2024, n. 2662, n. 2664 e n. 2679; Sesta sezione 1° marzo 2023, n. 2192; e 27 dicembre 2023, n. 11200. 

Deve, così, ritenersi consolidato l’orientamento del Giudice amministrativo nel senso di escludere immediatamente, per contrasto con il diritto comunitario, l’applicabilità delle disposizioni interne (artt. 1 commi 682 e 683 l. n. 145/18 e art. 182 d.l. n. 34/2020) che sanciscono la proroga automatica fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime.

In questo senso: da ultimo Tar Lazio, Roma, sezione Seconda bis, 6 settembre 2024 n.16159/2004.

2. L’orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Altro importante contributo sulla questione è stato dato dall’Agcom.

In presenza di provvedimenti di proroga delle concessioni balneari, adottati da diversi Comuni, l’Autorità, dopo la contestazione con “parere motivato” della violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – nel quale parere ha indicato gli specifici profili delle violazioni riscontrate – ha impugnato dette deliberazioni di proroga innanzi al Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art.21 bis Legge 10 ottobre 1990 n.287, come modificato dall’art. 35, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (vedi anche l’art. 171, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l’art. 75, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126).

Le numerose proroghe sono state adottate con le più varie motivazioni e tutte sono state costantemente contestate.

Si riportata in ordine di tempo: atto di segnalazione 3 agosto 2024 AS2025, pubblicato sul Bollettino 5 agosto 2024 n.31, “Comune di Capri (Na) – proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative “: deliberazione della Giunta 29 dicembre 2023, n. 209.

Con il suddetto provvedimento, il Comune di Capri ha disposto “la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 118/2022 e, per garantire certezza giuridica ai rapporti concessori in scadenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento”: ciò in ragione de “l’incertezza generale del quadro giuridico di riferimento” in materia di concessioni demaniali marittime, considerato il procedimento attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto all’accertamento della scarsità della risorsa naturale, della mancanza dei decreti legislativi di riordino della materia e del rinvio alla Corte di Giustizia della questione connessa all’acquisizione a titolo gratuito, allo scadere della concessione, delle opere realizzate dal privato sul suolo demaniale.

Tutte le motivazioni addotte – alcune delle quali utilizzate in precedenza anche da altri Comuni – sono state ritenute insufficienti per disporre la proroga, in quanto:

– il continuo ricorso alla proroga è in violazione dei principi della concorrenza nella misura in cui impedisce il confronto competitivo per il mercato, che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari.

Nel corso del biennio 2020-20213, in particolare, l’Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con gli articoli 49 e 56 TFUE4 e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).

È noto che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai principi e alle disposizioni euro-unitarie, e nel caso in cui la normativa interna confligga con il diritto dell’Unione europea, se ne impone la relativa disapplicazione.

Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto che la proroga in favore dei precedenti concessionari decisa dal Comune di Capri violi le norme sopra richiamate, in quanto elusiva della scadenza al 31 dicembre 2023 del periodo transitorio indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e, dunque, volta a impedire, o comunque ritardare, l’applicazione della normativa euro-unitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dall’affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica.

È stata rilevata, così, l’infondatezza degli argomenti indicati dal Comune di Capri a sostegno della proroga delle concessioni.

Come chiarito innanzi, con le sentenze gemelle del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali in essere “anche in assenza di una disciplina legislativa, […] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E. “; normativa, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo.

Il Consiglio di Stato (Sesta sezione 1° marzo 2023, n. 2192 ) ha affermato il ” frontale contrasto ” della norma contenuta nell’articolo 10-quater, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, con l’articolo 12 della Direttiva Servizi ed ha chiarito che i principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 sono pienamente applicabili e vincolanti, con la conseguenza che le norme nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e non devono essere applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione (anche: Consiglio di Stato, Sesta sezione 27 dicembre 2023, n. 11200).

È stato, così, sottolineato come sia il giudice amministrativo quanto quello europeo hanno affermato l’obbligo di procedere con procedure a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Servizi.

Pertanto, il Comune di Capri, piuttosto che ricorrere alla proroga delle concessioni, avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei principi concorrenziali, alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto unionale e all’indizione di procedure di gara finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza rispettose dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione.

Le stesse considerazioni sono state svolte dall’Autorità nei numerosi precedenti atti di segnalazione: ex multis, i casi AS1701 – Comune di Piombino (LI) – Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Boll. n. 41/2020; AS1729 – Comune di Ginosa (TA) – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Boll. n. 13/2021; casi AS1725 – Comune di Reggio Calabria – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 12/2021; AS1799 – Regione Autonoma della Sardegna – Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Boll. n. 43/2021.

3. Provvedimenti successivi al 12 agosto 2024.

Una ultima riflessione va fatta in merito alle considerazioni e/o indicazioni fornite ai Comuni dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 12 agosto 2024 (adunanza del 30 luglio 2024, su Bollettino n.31/2024) con riguardo al modello procedimentale da seguire con le procedure selettiva per il rilascio delle concessioni.

Sono state date importanti indicazioni invitando i Comuni a declinare sin dall’atto di avvio della procedura, in maniera oggettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata, tutti i criteri che lo stesso intende utilizzare per la valutazione dell’offerta, con il relativo punteggio massimo attribuibile, in linea con le indicazioni fornite dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2021.

In merito, poi, alla durata della concessione ed all’eventuale valore degli investimenti non ancora ammortizzati è stato ritenuto, da una parte la legittimità della scelta dell’amministrazione concedente di richiedere la realizzazione di investimenti anche ingenti (ad esempio, volti alla qualificazione di una determinata area o per l’esecuzione di opere a ridotto impatto ambientale), ma al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, la durata della concessione dovrebbe essere commisurata al valore della stessa e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati e un’equa remunerazione del capitale investito.

Con riferimento all’eventuale indennizzo al gestore uscente, nelle procedure a evidenza pubblica in corso di svolgimento, l’Autorità ritiene che, al fine di tutelare il legittimo affidamento del concessionario uscente, ove sussistente, il valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, potrebbe essere posto a base d’asta nella successiva procedura selettiva.

Altro importante contributo è relativo alla valorizzazione dell’offerta economica in sede di gara.

L’Autorità rappresenta che detta valorizzazione dell’offerta, mediante una possibile maggiorazione del canone di concessione base annuo, potrebbe introdurre nella valutazione delle domande presentate un’importante variabile competitiva, purché il canone rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento.

In tale caso, tuttavia, l’amministrazione comunale, in qualità di soggetto concedente, dovrebbe individuare delle modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un’adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali.

Infine, per quanto attiene alla tempistica di svolgimento delle procedure, l’Autorità ha sollecitato gli enti concedenti affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024.

Una ultima personale annotazione, si ritiene di svolgere per quanto concerne un elemento di grande importanza: quali sono i requisiti che devono essere richiesti agli operatori economici per la partecipazione alle procedure selettive, indette dai Comuni, per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive.

L’Autorità – al punto Sub lettera b) “i criteri” – ritiene preferibile favorire la partecipazione a soggetti che hanno maturato esperienza e professionalità ” anche nello svolgimento di attività extra-concessione ” ed invita i Comuni ad evitare restrizioni di natura concorrenziale con la previsione di requisiti che possano “integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato“.

A tal riguardo, posto che non vi è una normativa specifica di riferimento per i requisiti di ordine speciale che devono essere richiesti, deve rilevarsi un’ampia discrezionalità dei Comuni per la fissazione di detti requisiti nei bandi pubblicati nel corso del 2024.

Alcuni bandi sono già oggetto di contenziosi innanzi al Giudice amministrativo, non ancora definiti: vedi Tar Veneto – concessione per il Comune di Jesolo – con udienza di merito fissata per il 6 novembre 2024; Tar Campania – concessione per il Comune di Capri – con udienza di merito fissata per il 9 gennaio 2025.

Nei bandi pubblicati vi è una eterogeneità di previsioni sui requisiti di capacità tecnica da possedere per la partecipazione.

Bando 8 maggio 2024 del Comune di Locri: viene richiesto l’obbligatoria iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività d’impresa, con codice ATECO attività 93.29.20 (Gestione stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali), con codice ATECO attività 56.l 0.11 (ristorazione con somministrazione).

Bando 2024 del Comune di Francavilla: viene previsto come requisito di partecipazione di essere “titolari o gestori di strutture ricettive singole ovvero consorzi costituiti da due o più strutture ricettive, quali alberghi pensioni, campeggi villaggi turistici, bed & breakfast e case vacanze, che non sono già titolari di concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”.

Bando 2024 del Comune di Jesolo viene prevista la possibilità di attribuire un punteggio di 60/100 all’offerta tecnica, 25/100 all’offerta per esperienza tecnica e professionale e 15/100 all’offerta economica.

Regolamento del Comune di Eraclea(Venezia), approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 21/12/2023, all’art.21 – comma 3: “Sono requisiti soggettivi speciali: a. l’iscrizione in Registri tenuti da Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nei Registri delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle esercitabili nell’area demaniale marittima oggetto di domanda, o documentazione equivalente per soggetti stabiliti in altri Paesi membri dell’Unione”.

In presenza delle indicazioni Agcom 12 agosto 2024 e delle decisioni già assunte dai Comuni per la indizione delle procedure selettive, si è in attesa delle prossime decisioni del Giudice amministrativo che potranno essere di riferimento per i Comuni per fissare i requisiti e le modalità di affidamento delle concessioni con l’indizione delle relative procedure selettive.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Domenico Vitale
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