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( votes)“Il fatto che i chiarimenti attinenti al calcolo del corrispettivo, e quindi alla formulazione dell’offerta economica, siano stati resi solamente al concorrente richiedente produce l’effetto di una distorsione della concorrenza”
“VISTO l’art. 88, co. 3 del d.lgs. 36/2023, a tenore del quale «Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto»; … a seguito di un apposito supplemento di istruttoria effettuato nel procedimento di precontenzioso, la S.A. ammetteva che i chiarimenti erano visibili solo al richiedente. Occorre considerare che il chiarimento riguardante la possibilità di cumulo degli aggi atteneva alle modalità di calcolo del corrispettivo e riguardava quindi direttamente la formulazione dell’offerta economica, tant’è che dai giustificativi presentati dall’aggiudicatario emerge che il corrispettivo offerto era dipeso dalla risposta dell’Amministrazione al chiarimento n. 1, non pubblicato e quindi noto solamente al richiedente. Tale situazione ha di fatto causato una distorsione della concorrenza in quanto un elemento rilevante ai fini della formulazione dell’offerta economica era noto solo ad un concorrente. Non risulta dirimente, in proposito, il fatto che all’istante fosse stata fornita copia della richiesta di chiarimenti, in quanto egli era stato interpellato dalla S.A. in quanto gestore uscente solo “al fine di fornire i dati richiesti relativi al gettito e agli accertamenti effettuati”; … l’orientamento consolidato della giurisprudenza (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 28; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50; 7 settembre 2022, n. 7793; Sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301), secondo cui i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili nei limiti in cui non comportino una modifica o integrazione della disposizione della lex specialis, ma rendano solo più trasparenti le previsioni di gara.
La trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva (CGUE, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15);”