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I quesiti

Un comune della regione chiede alla sezione della Corte di «fornire le indicazioni in merito alle incentivazioni delle funzioni tecniche nel caso delle concessioni […]». Nella deliberazione si legge che “i contenuti dell’istanza trovano maggiore dettaglio se collegati all’affermazione, premessa alle conclusioni, secondo cui «la materia degli incentivi alle funzioni tecniche per le concessioni e per il partenariato pubblico-privato» sarebbe stata oggetto di diverse interpretazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “sia per quanto riguarda l’ammissibilità di tale incentivo per le concessioni, sia per quanto riguarda le relative modalità di calcolo ed in particolare se il valore dell’incentivo (2%) deve essere parametrato in relazione al valore della concessione, ovvero al solo valore del canone corrisposto dal concessionario».

Pertanto, l’oggetto della richiesta può essere riportato ai seguenti quesiti:

a) applicabilità dell’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche alle concessioni;

b) se la base di calcolo dell’incentivo deve individuarsi nel valore stimato delle concessioni ovvero nell’eventuale importo del corrispettivo posto a carico del concessionario.

La sezione risponde solo al primo dei quesiti e non anche al secondo (inammissibilità oggettiva) a cui si fornisce comunque un riscontro pratico/operativo da parte di chi scrive.

Incentivi e concessioni

Nella deliberazione si ricorda uno dei tratti distintivi tra pregresso articolo 113 (del codice del 2016) ed attuale articolo 45 del nuovo codice dei contratti.

Mentre nel pregresso non si potevano erogare incentivi per le concessioni considerato che la norma si esprimeva con riferimento alla gara, questo è possibile (l’erogazione degli incentivi) con il nuovo codice. 

In delibera si legge che “gli elementi differenziali tra le disposizioni attengono innanzitutto al profilo soggettivo. In particolare, l’articolo 45, nei suoi primi tre commi, per ben quattro volte discorre, riguardo ai soggetti legittimati ad attivare le procedure di affidamento, di “stazioni appaltanti” e di “enti concedenti”. In tal senso la nuova formulazione normativa si distingue nettamente dalla precedente: il previgente art. 113 del D.Lgs. 50/2016, al primo comma, si limitava a evocare le sole “stazioni appaltanti”.

Le nozioni richiamate sono chiarite nell’allegato I.1 (“Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti”) al nuovo codice, che definisce i due soggetti indicati nell’art. 45 nei termini seguenti: a) «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; b) «ente concedente», qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice».

La definizione di “ente concedente” è ripresa nell’art. 174, comma 2, del codice, ove si afferma che: «Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014” (“Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”)».

Pertanto, tali elementi testuali attestano in modo inequivoco l’intento del legislatore di applicare le previsioni dell’articolo 45 anche ai contratti di concessione.

Come si calcola l’incentivo nella concessione?

Sul secondo quesito, come anticipato, la sezione non risponde. È bene però cimentarsi nel riscontro. Il quesito mira ad avere informazioni sulle modalità di individuazione dell’incentivo in caso di concessione e più nel dettaglio “se la base di calcolo dell’incentivo deve individuarsi nel valore stimato delle concessioni ovvero nell’eventuale importo del corrispettivo posto a carico del concessionario”.

Il riscontro non si può che desumere dal dato normativo contenuto nell’articolo 45 in cui si precisa che il 2% deve essere calcolato sulla base di affidamento.

Nella concessione, evidentemente, la base di affidamento non è il valore stimato della concessione ma, caso mai, il canone eventualmente richiesto (normalmente si richiede un rialzo sul predetto).

Il valore stimato della concessione è il valore del fatturato del concessionario come chiarito dall’art. 179 del nuovo codice dei contratti e non costituisce quindi il parametro per individuare l’incentivo che caso mai è un costo per la stazione appaltante ma non per il concessionario (per il quale si misura il fatturato potenziale) .

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Redazione MediAppalti
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