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Il quesito

Il comune istante ha formulato richiesta di parere, alla sezione, sulle modalità di calcolo del compenso da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno, nei termini seguenti. In particolare, si richiede se “nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurate alle disposizioni di cui all’art. 15 c. 6 del d. lgs. 36/2023 (1 per cento dell’importo posto a base di gara) o nel rispetto dell’equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al RUP), aggiornata a seguito del D. Lgs. 36/2023 e riportata nell’allegato I.13 del medesimo D.lgs.?”.

Nella richiesta di parere viene, altresì, specificato che l’amministrazione comunale deve “procedere, per particolare complessità dell’intervento da realizzare, ad esternalizzare attività di supporto al RUP a professionisti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”.

Il riscontro 

Per la sezione, in tema di supporto al RUP e più in generale in tema di supporto all’attività contrattuale occorre chiarire subito l’esatta perimetrazione normativa all’interno del nuovo codice dei contratti.

Un primo momento, infatti, è relativo alla realizzazione della struttura di supporto all’attività contrattuale – più o meno stabile – all’interno della stazione appaltante (o realizzata in comune tra più stazioni appaltanti).

Su questo aspetto dispone il comma 6 dell’articolo 15 del codice che deve leggersi “in combinato disposto” con l’art. 3 dell’allegato I.2, nonché dall’art. 2 dell’allegato I.2.

Per la realizzazione di una struttura di supporto il comma 6 dell’articolo 15 prevede che le stazioni appaltanti “possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

La precisazione, che rappresenta una novità del nuovo codice, si completa con la specifica indicazione contenuta nell’art. 3 dell’allegato I. 2 (che disciplina l’attività ed i requisiti del RUP) secondo cui “ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

L’esternalizzazione del servizio di supporto al RUP

Sotto diverso profilo, invece, si pone invece la classica esternalizzazione dell’attività di supporto al RUP (che costituisce un appalto di servizi a cui si applicano le norme ordinarie del codice).

La deliberazione puntualizza che in relazione a questo aspetto viene in rilievo la disciplina prevista nell’articolo 2, comma 3 dell’allegato I.2.   disposizione, inoltre, che deve essere letta in connessione con il fatto che l’ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15, comma 2 del codice). 

Coordinando i due apparati normativi, segnala la sezione, emerge che la classica attività di supporto al RUP, “carente dei requisiti necessari” ed ipotesi connotata da residualità, “in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”, deve ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla “struttura di supporto”.

La struttura di supporto, infatti, risulta “connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l’indispensabilità per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico”.

Il parere

Dai due ambiti normativi, quindi, emerge la  disciplina di due distinti strumenti che hanno differenti finalità “dovendo, nel primo caso (classico supporto al RUP), la stazione appaltante procedere – in caso sia necessitata, in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l’assenza di professionalità interne per supportare il RUP – ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP”. Strumento rimesso alla valutazione tecnica dell’apparato gestionale.

Nella seconda ipotesi (ovvero della struttura di supporto all’attività contrattuale in generale), la sezione ricorda che si è in presenza di una facoltà della stazione appaltante che può decidere di farvi ricorso “per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico”.

Infine viene analizzata la questione dei compensi: il limite dell’un per centro sull’importo a base d’asta riguarda solo il costo teorico massimo possibile per la realizzazione di una struttura di supporto all’attività contrattuale;  mentre nel caso del “classico” supporto al RUP, autentico appalti di servizi,  il compenso dovrà essere determinato “sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica”.

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Redazione MediAppalti
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