Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Quesiti

Il comune istante pone alla sezione regionale una serie articolata di quesiti, di particolare importanza – vista l’attualità – quelli riferiti ai soggetti che, all’interno della stazione appaltante possono beneficiare dell’incentivo ora disciplinato nell’articolo 45 del nuovo codice.

Nel dettaglio i quesiti erano diretti ad ottenere un chiarimento (limitando all’aspetto inedito trattato dalla Corte dei Conti:      

1. se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” del Comune di Livorno, sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10 (il citato Decreto ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed abrogato la previgente disciplina

che comunque risulta sempre applicabile ai contratti affidati sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

2. se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti:

  • alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi;
  •  alla collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisiti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, per i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica.

L’analisi

La sezione precisa che ai fini dell’erogazione dell’incentivo non ha nessuna importanza “il profilo professionale tecnico” ricoperto (anche se di regola presente deve essere presente)ma la sostanziale “esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi)”.

Sulle attività incentivabili, poi, il collegio rammenta – in relazione alle attività incentivabili -, che tanto dalla lettura del pregresso articolo 113 quanto dall’attuale disposizione contenuta nell’articolo 45 del nuovo codice, insiste un preciso rifermento a “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione”.

Infatti, prima di procedere con la corresponsione degli incentivi è necessaria una verifica/accertamento “delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti”.

Da notare, a margine, che questo controllo – che prima di tutti deve essere fatto dal RUP – coinvolge anche il responsabile del servizio finanziario al fine di evitare danni erariali da indebita erogazione di incentivi.

In questo senso, ad esempio, tra le altre, la Corte dei Conti del Molise, delibera n. 38/2023   che ha condannato sia il percettore (responsabile di servizio interessato) ma anche lo stesso responsabile del servizio finanziario per aver erogato somme, semplificando, senza le condizioni legittimanti.   

Il personale che può essere coinvolto

In relazione alla questione del personale che può essere coinvolto negli incentivi, quindi, risulta espressamente prevista la possibilità di compensare i “collaboratori” del RUP e dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 40/2018).

La stessa Corte dei conti ha già avuto modo di affermare (in particolare, la Sez. reg. di controllo per la Liguria, deliberazione n. 1/2022) che dalla normativa emerge l’intento del legislatore di ampliare “il novero dei beneficiari” a prescindere appunto dal profilo di appartenenza, “coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (…) all’esecuzione del contratto” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2017).

Le attività incentivabili

Circa il quesito sulla individuazione delle attività incentivabili, in delibera si puntualizza che risulta sicuramente incentivabile l’attività diretta alla predisposizione dei documenti di gara espressamente richiamata nell’allegato I.10 (non anche la predisposizione dei programmi triennali dei lavori e per l’acquisto di beni e servizi).  

Positiva è anche la risposta sulla possibilità di erogare gli incentivi in caso di affidamento diretto e sulla concessione.

Il superamento dell’orientamento negativo, ricorda il collegio, è avvenuto per la nuova formulazione della norma (visto che non si richiama più la gara ma l’affidamento e si usa l’espressione “ente concedente”).

Sono comunque incentivabili anche le attività svolte per il partenariato pubblico/privato. A tal riguardo, in conclusione del parere,  si precisa che dagli elementi  tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, si può affermare “che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 (…) è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche” a condizione che si tratti delle attività tassativamente indicate nell’allegato I.10  e che gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come stabilito dal comma 1 dell’art. 45.    

Sending
Questo articolo è valutato
5 (1 vote)

Questo articolo è stato scritto da...

Redazione MediAppalti
Guida pratica in materia di appalti pubblici | Website
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.