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Il principio di rotazione disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti non applichino il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) d) ed e) e per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Allo stato attuale e in assenza di supporto giurisprudenziale si ritiene che gli unici strumenti per invocare una deroga al principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto (puro o preceduto da interpello/preventivi che sia) da parte del Responsabile Unico di Progetto, rimangono – oltre alla possibilità di suddivisione in fasce di valore tramite regolamento interno –  quelli enunciati al comma 4, della predetta norma ovvero: “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

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Redazione MediAppalti
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