Questo articolo è valutato
( votes)UPREC/PRE/0709/2023/L/PREC (FASC. 4338/2023)
“Appare non conforme alla normativa di settore la scelta della Stazione appaltante di prevedere per l’affidamento di lavori d’importo superiore a euro 150.000,00, requisiti tecnico-professionali – certificazione UNI EN ISO 9001 e certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 – diversi e ulteriori rispetto all’attestazione SOA”
“… la questione sottoposta all’Autorità verte sulla legittimità, nella gara in esame per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 150.00, 00 euro, della previsione di requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA e della conseguente esclusione dell’istante a causa dell’omessa indicazione di detti requisiti nel contratto di avvalimento stipulato dall’istante con l’ausiliario di cui si è avvalso per la partecipazione; recentemente l’Autorità, con Delibera n. 140 del 4 aprile 2023, ha accertato la non conformità di una procedura di gara «agli articoli 84 del D.lgs. 50/2016 e 60 comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 a fronte dell’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA» poiché «l’attestazione SOA costituisce presupposto sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione (in tal senso, da ultimo Delibera n. 26 del 07 gennaio 2021). In particolare, è stato affermato il principio per il quale “il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione” (Delibera n. 601 del 31.05.2017; in tal senso anche Parere n. 108 del 9 giugno 2011). Inoltre, nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” l’Autorità ha ribadito che in base alla normativa deve escludersi la possibilità per le amministrazioni di prescrivere ulteriori adempimenti rispetto alle previsioni normative per la partecipazione agli appalti pubblici (da ultimo richiamato anche nella Delibera n. 220 del 09.03.2021). Appare chiaro dunque che la stazione appaltante non potesse richiedere requisiti ulteriori, costituendo gli stessi solo un onere aggiuntivo per i concorrenti in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento»”