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( votes)Con il parere di precontenzioso n. 101 del 15/03/2023 l’Autorità ha stabilito quanto segue: “Non può essere escluso da una procedura di gara l’operatore economico che, avendo commesso un errore formale in ordine ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza aziendali dichiarati nell’offerta economica presentata, consistente nella indicazione di tali costi su base annuale e non rapportata all’intera durata del contratto, fornisca, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, chiarimenti e giustificativi idonei a dimostrare che le suddette voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata.”
Pertanto, l’Amministrazione sarebbe tenuta a considerare e a valutare gli elementi forniti in fase di verifica dell’anomalia, atteso che l’attendibilità del costo della manodopera deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell’offerta.