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( votes)“In una procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica, posto che l’individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, sensibilmente inferiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi ma la stazione appaltante abbia reso comunque noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, non sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata”
“… la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l’Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo (cfr. Delibere nn. 753 e 321 del 2021 e la n. 1017 del 2020); … secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la base d’asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato, e tuttavia è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili, e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081); … l’Autorità (con Delibera n. 185 del 3 marzo 2021) ha rilevato che “sebbene rientri nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d’asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni, il fatto che essa risulti nettamente inferiore al prezzo medio risultante dal d.m. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione, pur essendo i criteri di aggiudicazione incentrati sull’offerta di prodotti con caratteristiche ambientali e sociali, rende l’iter logico seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore”;”