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Sul punto si è espresso il MIMS con il parere n. 2163 del 20/07/2023, con il quale ribadisce che l’obbligo di assicurazione vige per le figure previste dall’art. 45 comma 2 del d.lgs. 36/23, per le attività indicate nell’allegato I.10 se esistenti all’interno della stazione appaltante.

Le risorse destinate alla stipula di tali contratti di assicurazioni sono a carico delle somme previste nel quadro economico dell’intervento, escludendo che si possa attingere ai fondi di bilancio. L’accantonamento di tali risorse avviene per il tramite del Rup ai fini dell’utilizzo dei fondi per l’attivazione delle assicurazioni.

Le polizze attivabili coprono generalmente la responsabilità civile professionale, e il loro approvvigionamento è assoggettato alle norme del codice degli appalti per l’individuazione delle procedure idonee alla loro acquisizione.

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Redazione MediAppalti
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